Art. 2 Legge sull'occupazione (LEmp) - Ambito di applicazione materiale [6, 9]
Art. 2 LEmp - Ambito di applicazione materiale [6, 9] · Ambito di applicazione materiale [6, 9]
1. La presente legge disciplina e garantisce l'esecuzione nel Cantone delle legislazioni e disposizioni federali relative a
a. il servizio di collocamento e il prestito di personale;
b. l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità in caso di insolvenza;
c. la procedura in materia di licenziamenti collettivi;
d. la protezione dei lavoratori;
e. l'esame dell'ammissione a un'attività lucrativa delle persone straniere provenienti da Stati che non sono parte di un accordo bilaterale di libera circolazione delle persone;
f. le condizioni minime di lavoro e di salario applicabili ai lavoratori e alle lavoratrici distaccati in Svizzera e alle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone;
g. la lotta contro il lavoro nero.
2. Essa istituisce misure cantonali relative a
a. l'inserimento professionale, conformemente al reddito di inserimento (di seguito: RI) previsto dalla legge sull'azione sociale vodese (di seguito: LASV) [R];
b. un'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia per i beneficiari di indennità di disoccupazione.
3. Essa prevede la possibilità per il Consiglio di Stato di firmare convenzioni con terzi, in particolare con le parti sociali.