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800.032 DREMTL CH-VD

Art. 14 DECRETO sulla regolamentazione delle apparecchiature medico-tecniche pesanti (DREMTL) - Disposizioni transitorie e finali

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Art. 14 DREMTL · Disposizioni transitorie e finali

1. La messa in servizio di apparecchiature pesanti è soggetta a regolamentazione a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli operatori hanno un termine di tre mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, per trasmettere al dipartimento un elenco delle loro apparecchiature pesanti. Qualsiasi apparecchiatura pesante non dichiarata è considerata non autorizzata, a meno che giusti motivi non rendano il ritardo scusabile.

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