Art. 76 Legge sulla sanità pubblica (LSP) - Esercizio in qualità di dipendente [ 2, 10, 13, 26, 31, 33 ]
Art. 76 LSP - Esercizio in qualità di dipendente [ 2, 10, 13, 26, 31, 33 ] · Esercizio in qualità di dipendente [ 2, 10, 13, 26, 31, 33 ]
1. L'esercizio della professione di medico e medico dentista in qualità di dipendente è soggetto ad autorizzazione del dipartimento. Le regole e le condizioni che regolano la pratica in maniera indipendente si applicano per analogia. Quando il medico è in possesso solo del diploma federale o di un titolo considerato equivalente, può esercitare solo sotto la supervisione diretta di un medico autorizzato a praticare nella stessa disciplina.
2. I medici in possesso solo del diploma federale o di un titolo equivalente sono esonerati dall'autorizzazione quando seguono una formazione post-laurea ai sensi dell'articolo 25 della legge sulle professioni mediche [Z]. Devono praticare sotto la supervisione diretta di un medico in possesso di un'autorizzazione a praticare nella stessa disciplina.
3. L'esercizio in qualità di dipendente delle altre professioni sanitarie citate nella presente legge non necessita di autorizzazione. Esso richiede tuttavia il possesso di un titolo riconosciuto in Svizzera conformemente a un accordo internazionale, al diritto federale o a un accordo intercantonale. Gli articoli 119 comma 6, 122b comma 2 e 122e comma 7 sono riservati.
4. L'esercizio in qualità di dipendente di una professione sanitaria ai sensi del comma 3 è soggetto ad autorizzazione quando il professionista assume compiti di supervisione o esercita in modo indipendente a livello professionale. Le regole e le condizioni che regolano la pratica in maniera indipendente si applicano allora per analogia.
4bis. Il dipartimento può sottoporre ad autorizzazione altre professioni sanitarie ai sensi del comma 3.
5. Il dipartimento informa i datori di lavoro sulla valutazione dei diplomi nonché sui casi di interdizione di cui ha conoscenza.
6. Gli articoli 86 e 93 sono riservati.