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800.01 LSP CH-VD

Art. 75a Legge sulla sanità pubblica (LSP) - Autorizzazione a esercitare per i titolari di un diploma o di un titolo post-laurea rilasciato da un paese terzo [31]

Capitolo VII, Sezione I
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Art. 75a LSP - Autorizzazione a esercitare per i titolari di un diploma o di un titolo post-laurea rilasciato da un paese terzo [31] · Autorizzazione a esercitare per i titolari di un diploma o di un titolo post-laurea rilasciato da un paese terzo [31]

1. Quando l'offerta di cure mediche è insufficiente secondo i criteri fissati dal dipartimento, quest'ultimo può rilasciare un'autorizzazione a esercitare in qualità di dipendente o indipendente ai titolari di un diploma o di un titolo post-laurea rilasciato da uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcun trattato sul riconoscimento reciproco dei diplomi. Il professionista deve essere titolare di un diploma o di un titolo post-laurea equivalente a un diploma o a un titolo post-laurea federale e possedere una conoscenza sufficiente della lingua francese.

2. Inoltre, il richiedente deve soddisfare le condizioni previste dall'articolo 75.

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