Art. 191 Legge sulla sanità pubblica (LSP) - Sanzioni amministrative [ 13, 26, 31, 33 ]
Art. 191 LSP - Sanzioni amministrative [ 13, 26, 31, 33 ] · Sanzioni amministrative [ 13, 26, 31, 33 ]
1. Qualora una persona non osservi la presente legge o le sue disposizioni d'applicazione, qualora sia stata oggetto di condanna per un crimine o un delitto, qualora sia riconosciuta colpevole di immoralità o di pratiche fraudolente o qualora dimostri nell'esercizio della sua professione negligenza, resistenza agli ordini dell'autorità o incapacità, il dipartimento può infliggerle le seguenti sanzioni amministrative
a. l'ammonimento;
b. il biasimo;
c. l'ammenda da Fr. 500.- a Fr. 20'000.-;
d. l'imposizione di condizioni, la limitazione, la sospensione, il ritiro temporaneo o definitivo dell'autorizzazione a praticare, a esercire o a dirigere, oppure il ritiro della qualità di responsabile.
e. la chiusura dei locali;
f. l'interdizione dalla pratica professionale.
1bis. In caso di violazione del dovere di formazione continua ai sensi dell'articolo 78a della presente legge, possono essere pronunciate solo le sanzioni di cui al capoverso 1 lettere a a c.
2. Queste sanzioni possono essere cumulate.
3. Salvo nei casi in cui sia pronunciato un ammonimento, il dipartimento può pubblicare la decisione pronunciata non appena essa sia esecutiva o comunicarla alle autorità sanitarie di altri Cantoni, a organismi incaricati di applicare la legislazione sull'assicurazione malattie obbligatoria o ad altri terzi interessati quando lo esiga un interesse pubblico o privato preponderante.
3bis. Tale interesse si presume quando la comunicazione è destinata a una commissione ad hoc dell'associazione professionale di cui la persona sanzionata è membro.
4. Sono riservate le competenze della Commissione d'esame dei reclami, di cui all'articolo 15d, capoverso 4, lettera c della presente legge.
5. Il dipartimento incaricato degli affari veterinari è competente quando le misure riguardano l'esercizio della medicina veterinaria conformemente all'articolo 5a della presente legge.