400.02
LEO
CH-VD
Art. 67 Legge sulla scuola dell'obbligo (LEO) - Conduzione delle classi
Capitolo VI
Art. 67 LEO · Conduzione delle classi
1. Le classi della scuola dell'obbligo sono affidate a insegnanti in possesso dei titoli pedagogici come definiti dai regolamenti di riconoscimento dei diplomi pedagogici emanati dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica istruzione (di seguito: CDIP).
2. Negli anni 5 e 6 del secondo ciclo primario, il dipartimento può affidare l'insegnamento del tedesco a insegnanti in possesso dei titoli previsti al comma 1 per l'insegnamento al grado secondario I.
3. Negli anni 7 e 8 del secondo ciclo primario, alcune discipline sono affidate anche a insegnanti in possesso dei titoli previsti al comma 1 per l'insegnamento al grado secondario I, secondo le modalità stabilite dal regolamento [C].