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400.02 LEO CH-VD

Art. 67 Legge sulla scuola dell'obbligo (LEO) - Conduzione delle classi

Capitolo VI
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Art. 67 LEO · Conduzione delle classi

1. Le classi della scuola dell'obbligo sono affidate a insegnanti in possesso dei titoli pedagogici come definiti dai regolamenti di riconoscimento dei diplomi pedagogici emanati dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica istruzione (di seguito: CDIP).

2. Negli anni 5 e 6 del secondo ciclo primario, il dipartimento può affidare l'insegnamento del tedesco a insegnanti in possesso dei titoli previsti al comma 1 per l'insegnamento al grado secondario I.

3. Negli anni 7 e 8 del secondo ciclo primario, alcune discipline sono affidate anche a insegnanti in possesso dei titoli previsti al comma 1 per l'insegnamento al grado secondario I, secondo le modalità stabilite dal regolamento [C].

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