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Art. 44 Codice rurale e fondiario (CRF) - c) Recinzioni e piste da sci [ 2, 5 ]

Titolo II, Capitolo III
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Art. 44 CFR · c) Recinzioni e piste da sci [ 2, 5 ]

1. Quando delle recinzioni ostacolano l'instaurazione di una pista da sci di interesse regionale, il comune può ordinarne la rimozione temporanea se non sussiste la possibilità di un danno significativo per le colture. Non ci sono termini di sospensione.

2. I lavori di rimozione e di ripristino sono a carico del comune. Una volta ristabilite le recinzioni, il comune procede o fa procedere a un'ispezione locale. Se del caso, indennizza il proprietario per i danni subiti, secondo la procedura prevista all'articolo 106 del presente codice.

3. Il comune può, per lo stesso motivo e con la stessa riserva, opporsi all'instaurazione di nuovi muri, recinzioni o altri ostacoli analoghi, che siano o meno a margine di una via pubblica. Se del caso, indennizza il proprietario per il pregiudizio causato da tale misura. Chi ritiene insufficiente l'indennizzo stabilito può citare il comune davanti al giudice civile, secondo la procedura dell'articolo 106 del presente codice.

4. La legge sull'ordinamento del territorio e le costruzioni [E] è, per il resto, riservata.

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