Art. 67 Legge sui comuni (LC) - Atti del Comune [ 33 ]
Art. 67 LC · Atti del Comune [ 33 ]
1. Per essere regolari nella forma, gli atti del comune devono essere emessi con la firma del sindaco e del segretario o del loro sostituto designato dal comune, e muniti del sigillo di questa autorità; se sono adottati in esecuzione di una decisione del consiglio generale o comunale, devono menzionare questa decisione, che è allegata all'atto.
2. Il comune può, tramite una decisione, delegare poteri di firma a uno dei suoi membri, a un dirigente o a un impiegato comunale. La delega avviene mediante una procura espressa data con la firma del sindaco e del segretario o del loro sostituto designato dal comune, e munita del sigillo di questa autorità.
3. La procura può essere speciale o generale. In quest'ultimo caso, essa indica i limiti e la durata del mandato.
4. Gli atti adottati in virtù di una delega di poteri devono essere emessi con la firma del o dei membri del comune o della persona beneficiaria della delega.
5. Le decisioni adottate sulla base di una delega sono suscettibili di ricorso amministrativo presso il comune. Il ricorso si esercita conformemente alla legge sulla procedura amministrativa.