Art. 139b Legge sui comuni (LC) - Sospensione e revoca [ 21, 33 ]
Art. 139b LC · Sospensione e revoca [ 21, 33 ]
1. In presenza di motivi gravi, su richiesta della municipalità o della maggioranza dei due terzi del consiglio generale o comunale, il Consiglio di Stato può sospendere uno o più membri della municipalità o del consiglio generale o comunale. Il Consiglio di Stato determina la durata della sospensione, che non può eccedere un anno. La decisione è rinnovabile nel caso in cui una procedura penale rimanga pendente.
2. Costituiscono motivi gravi tutte le circostanze che, secondo le regole della buona fede, non permettono la continuazione del mandato per il quale il o i membri della municipalità o del consiglio generale o comunale sono stati eletti o sono tali da compromettere la fiducia o l'autorità che implicano le loro funzioni. Sono in particolare considerati tali motivi l'apertura di un'istruzione penale a ragione di un crimine o di un delitto, un'incapacità duratura, un'assenza prolungata o una violazione delle disposizioni della presente legge in materia di conflitto di interessi o di divieto di accettare o sollecitare liberalità o altri vantaggi (ai sensi degli articoli 65a e 100a della presente legge).
3. Il Consiglio di Stato sottopone la questione della revoca di uno o più membri della municipalità o del consiglio comunale al corpo elettorale del comune interessato
a. quando la durata della sospensione è scaduta e l'interessato si trova ancora in stato di incapacità o assenza;
b. quando l'interessato è stato oggetto di una decisione penale di condanna a ragione di un crimine o di un delitto, definitiva ed esecutiva;
c. quando un'indagine amministrativa ha permesso di stabilire la responsabilità dell'interessato nel caso di una perturbazione delle relazioni con i suoi omologhi e un tentativo di conciliazione del prefetto o del capo del dipartimento in relazione con i comuni è fallito;
d. quando un'indagine amministrativa ha permesso di stabilire la realizzazione di uno dei casi previsti dagli articoli 65a e 100a della presente legge.
4. Quando tali motivi riguardano uno o più membri del consiglio generale, il Consiglio di Stato sottopone la questione della revoca a tale organo. La legge sull'esercizio dei diritti politici [M] disciplina la procedura.
5. Se più membri della municipalità o del consiglio comunale sono sospesi, si applicano gli articoli 139 e 139a della presente legge e 82, da 86 a 87 della legge del 16 maggio 1989 sull'esercizio dei diritti politici.