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172.57.1 RAAC CH-VD

REGOLAMENTO relativo agli acquisti dell'Amministrazione cantonale vodese (RAAC) - Obiettivi (RAAC)

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (13)

Testo normativo (13 Articoli)

Capitolo I

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali, determina le autorità competenti e stabilisce i principi di funzionamento degli acquisti dell'Amministrazione cantonale vodese (di seguito l'Amministrazione).

Capitolo I

1. Il presente regolamento si applica all'insieme dei servizi dell'Amministrazione, nonché all'Ordine giudiziario vodese, ad eccezione degli acquisti del CHUV.

Capitolo I

a. **Funzione acquisto**: Trasversale ai servizi dell'Amministrazione, la funzione acquisto comprende, tra gli altri: l'analisi del fabbisogno, lo studio dei mercati (beni, servizi e fornitori), la gestione delle gare d'appalto, la selezione dei fornitori secondo i criteri definiti, la negoziazione, la stipulazione e l'implementazione dei contratti.

b. **Politica d'acquisto**: La Politica d'acquisto ha l'obiettivo di definire la direzione in materia di acquisizione di beni e servizi necessari al buon funzionamento dello Stato di Vaud.

c. **Strategia d'acquisto**: Piani d'azione sviluppati e attuati dall'acquirente in collaborazione con i servizi interessati al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

d. **Acquisti "massificabili e trasversali"**: Beni e servizi acquistati in grandi quantità o in modo ripetitivo e comuni a più servizi dell'Amministrazione.

e. **Acquisti specifici**: Beni e servizi acquistati il cui utilizzo è proprio di un servizio o di un ambito particolare.

f. **Famiglia di prodotti**: Beni e servizi della stessa categoria che rispondono allo stesso tipo di fabbisogno o di utilizzo.

g. **Acquirente**: Collaboratore dell'Amministrazione che risponde alle richieste di acquisizione, nel rispetto del miglior rapporto qualità-prezzo, secondo le norme e le leggi vigenti.

h. **Approvvigionatore**: Collaboratore dell'Amministrazione che contribuisce alla gestione delle richieste in materia di acquisto e di scorte.

Capitolo II

1. Il Consiglio di Stato determina la politica degli acquisti e convalida le direttive relative alla funzione degli acquisti.

Capitolo II

1. Gli acquirenti e approvvigionatori dei servizi dell'Amministrazione e dell'Ordine giudiziario sono competenti nell'acquisizione dei beni e dei servizi, sotto riserva degli articoli 9 e 10.

2. L'acquirente ha come principali attività: l'analisi del bisogno, la definizione della strategia d'acquisto della sua categoria di beni e di servizi, lo studio dei mercati, la gestione delle gare d'appalto, la selezione dei fornitori, la negoziazione, l'implementazione dei contratti e il controllo degli impegni.

3. L'acquirente è responsabile della relazione con i fornitori e rappresenta la funzione acquisti dell'Amministrazione in esterno.

4. L'approvvigionatore partecipa all'applicazione della strategia d'acquisto.

5. L'approvvigionatore assicura il ruolo di interfaccia tra i partner interni ed esterni.

6. Gli acquirenti e approvvigionatori dei servizi dell'Amministrazione e dell'Ordine giudiziario sono soggetti alla politica d'acquisto e alle direttive in materia emanate dalla Direzione degli acquisti e della logistica (DAL).

7. La responsabilità di bilancio compete ai servizi.

8. I servizi e l'Ordine giudiziario designano i loro rappresentanti nelle commissioni d'acquisto in base alle necessità.

Capitolo II

1. La DAL è garante dell'applicazione della politica di acquisto dell'Amministrazione secondo il quadro fissato dal Consiglio di Stato.

2. La DAL raggruppa acquirenti e approvvigionatori formati nei mestieri. Acquista beni e servizi e consiglia le entità, in particolare nelle loro acquisizioni e nelle loro relazioni con i fornitori.

3. La DAL è competente per redigere direttive proprie alla funzione di acquisto.

4. La DAL decide la costituzione e la composizione delle commissioni di acquisto, se del caso su proposta dei servizi.

Capitolo II

1. Le commissioni di acquisto sono composte da un rappresentante della DAL e dai servizi interessati.

2. Esse assumono un ruolo di competenza e decisione nell'acquisizione di beni e servizi.

3. I rappresentanti dei servizi scelgono il presidente della commissione. Insieme, concordano sugli articoli da proporre nell'assortimento dell'Amministrazione.

Capitolo III

1. La missione della DAL è raggiungere gli obiettivi fissati nella politica d'acquisto. La DAL promuove le buone pratiche e garantisce il controllo della funzione acquisti mediante indicatori di performance.

Capitolo III

1. La DAL definisce il processo di conduzione e svolgimento degli acquisti e ne assicura il miglioramento continuo.

Capitolo III

1. Per gli acquisti «massificabili e trasversali», i servizi dell'Amministrazione devono rivolgersi alla DAL.

2. Strategie di acquisto sono sviluppate e messe in atto dalla DAL in collaborazione con i servizi.

Capitolo III

1. Per gli acquisti di beni e servizi specifici, gli acquirenti e i fornitori decentrati privilegiano il ricorso all'expertise della DAL per sviluppare le loro strategie, consigliare sulle buone pratiche e sul rispetto del quadro legale.

Capitolo IV

1. La DAL può stipulare convenzioni di prestazioni con enti pubblici e soggetti di diritto pubblico. La portata dell'offerta e le modalità finanziarie sono regolate separatamente in ciascuna convenzione.

2. Gli enti di formazione di diritto privato riconosciuti dal dipartimento responsabile dell'insegnamento [B] possono ricorrere alle prestazioni della DAL per quanto riguarda i mezzi di insegnamento ufficiali.

Capitolo V

1. Il Dipartimento delle finanze e delle relazioni esterne è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento che entra in vigore il 1° ottobre 2020.

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