Legge sulla fatturazione delle prestazioni materiali fornite dai servizi dello Stato in occasione di manifestazioni (LFacManif) - Principio (LFacManif)
Testo normativo (4 Articoli)
1. Lo Stato impone un emolumento agli organizzatori di manifestazioni per i servizi materiali forniti dai suoi uffici, necessari a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico durante tali eventi.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce per via regolamentare le tariffe orarie e chilometriche delle prestazioni definite al comma 1. Determina inoltre la procedura e le modalità di fatturazione.
3. Ogni servizio calcola i propri costi secondo le tariffe sopra menzionate. Questi vengono poi fatturati agli organizzatori dalla polizia cantonale sotto forma di decisione.
4. Le manifestazioni politiche autorizzate non sono soggette alla percezione di costi.
1. Lo Stato può esonerare in tutto o in parte dal pagamento degli emolumenti previsti all'articolo 1 gli organizzatori di manifestazioni che presentano un interesse particolare per il Cantone o per le quali un'esenzione è giustificata in termini di opportunità. Per quanto possibile, la domanda di esenzione totale o parziale deve essere presentata alla polizia cantonale almeno 2 mesi prima della manifestazione.
2. Sono competenti per concedere le esenzioni, previa consultazione dei servizi chiamati a intervenire nell'ambito della manifestazione
a. la polizia cantonale se gli emolumenti sono inferiori o uguali a CHF 5'000.-;
b. il dipartimento competente per la sicurezza [A] se gli emolumenti sono inferiori o uguali a CHF 10'000.-;
c. il Consiglio di Stato negli altri casi.
3. Il Consiglio di Stato può, mediante convenzione, esonerare parzialmente o totalmente gli organizzatori di manifestazioni regolari che soddisfano i criteri dell'alinea 1 per un periodo massimo di 5 anni.
4. Un regolamento fissa la procedura da seguire per ogni domanda di esenzione.
1. Le decisioni di esonero emesse dal dipartimento responsabile della sicurezza e dalla polizia cantonale possono essere impugnate davanti al Consiglio di Stato.
1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Ne pubblicherà il testo conformemente all'articolo 84, comma 1, lettera a) della Costituzione cantonale e ne fisserà, tramite decreto, la data di entrata in vigore.