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172.45 LLPP CH-VD

Legge sulla previdenza professionale di determinate categorie di personale (LLPP) - [ 5 ] (LLPP)

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (26)

Testo normativo (26 Articoli)

Capitolo I

1. Nella misura in cui la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità lo preveda, i dipendenti dello Stato di età inferiore ai 20 anni sono assicurati presso la Cassa pensioni dello Stato di Vaud per i rischi di decesso e di invalidità, a partire dal 1° gennaio successivo alla data in cui hanno compiuto 17 anni e fino al compimento dei 20 anni (art. 7 LCP) [C] .

2. Per i medici assistenti e i boscaioli-lavoratori a cottimo, menzionati nei capitoli successivi, l'assicurazione è prolungata fino al 31 dicembre successivo alla data in cui hanno compiuto 24 anni.

Capitolo I

1. La Cassa pensioni dello Stato di Vaud garantisce loro il versamento delle prestazioni minime obbligatorie secondo la legge federale.

Capitolo I

1. Nessun contributo è prelevato.

2. Lo Stato rimborsa annualmente alla Cassa i versamenti che essa ha effettuato.

Capitolo I

1. Gli stagisti, così come definiti dal Consiglio di Stato, sono affiliati a un'istituzione di previdenza iscritta nel registro della previdenza professionale diversa dalla Cassa pensioni dello Stato di Vaud e designata dal Consiglio di Stato, a condizione che siano soggetti all'assicurazione obbligatoria in virtù degli articoli 2 e 7 della legge federale sulla previdenza professionale, vecchiaia, superstiti e invalidità (LPP) [A].

Capitolo II

1. I medici assistenti, definiti dal regolamento sui medici assistenti assunti dallo Stato, sono affiliati a un'istituzione di previdenza iscritta nel registro della previdenza professionale, diversa dalla Cassa pensioni dello Stato del Vaud e designata dal Consiglio di Stato. Tale affiliazione avviene il 1° gennaio successivo alla data in cui hanno compiuto 24 anni.

Capitolo II

1. I contributi sono, al massimo, il 16% dello stipendio determinante per l'AVS/AI.

2. Sono sostenuti in parti uguali dai medici assistenti e dallo Stato.

Capitolo II

1. Le prestazioni assicurate sono, al massimo

a. in caso di vecchiaia, le prestazioni minime obbligatorie previste dalla legge federale (art. 13 segg. LPP) [A];

b. in caso di decesso, una rendita per il coniuge del 36 % del salario assicurato e rendite per orfani del 12 % del salario assicurato;

c. in caso d'invalidità, una rendita del 60 % del salario assicurato e una rendita per figli del 12 % del salario assicurato;

d. in caso di scioglimento del rapporto di lavoro prima del verificarsi di un caso d'assicurazione, la prestazione minima obbligatoria (art. 27 segg. LPP e art. 331b CO) [D].

2. L'istituto menzionato all'articolo 4 garantisce il versamento delle prestazioni minime obbligatorie secondo la legge federale.

Capitolo II

1. I medici assistenti che sono al servizio dello Stato da almeno tre anni consecutivi possono richiedere la loro affiliazione alla Cassa pensioni dello Stato di Vaud.

Capitolo IIbis

1. Gli assistenti, definiti dal regolamento sugli assistenti dell'Università di Losanna [E], dal regolamento sugli assistenti dell'Alta scuola pedagogica [F] e dal regolamento sugli assistenti delle Alte scuole cantonali vodese di tipo HES [G], sono affiliati a un'istituzione di previdenza iscritta nel registro della previdenza professionale diversa dalla Cassa pensioni dello Stato di Vaud e designata dal Consiglio di Stato.

Capitolo IIbis

1. I contributi sono, al massimo, pari al 16% del salario determinante per l'AVS/AI, detratti l'importo di coordinamento corrispondente alla rendita AVS minima completa. Tale detrazione sarà proporzionale al tasso di attività.

2. Essi sono sostenuti in parti uguali dall'assistente e dal datore di lavoro.

3. Dopo la deduzione dei premi relativi ai rischi di invalidità e decesso, il saldo del contributo è destinato a un capitale di previdenza che genera interessi.

Capitolo IIbis

1. Le prestazioni assicurate sono

a. in caso di decesso, una rendita per il coniuge pari al massimo al 36% del salario assicurato e rendite per orfani pari al massimo al 12% del salario assicurato;

b. in caso d'invalidità, una rendita pari al massimo al 60% del salario assicurato e rendite per figli pari al massimo al 12% del salario assicurato;

c. in caso di vecchiaia, il capitale di previdenza accumulato è convertito in rendita di vecchiaia;

d. in caso di scioglimento dei rapporti di lavoro prima del verificarsi di un caso assicurato, il capitale di previdenza accumulato costituisce la prestazione di uscita.

2. L'istituto di cui all'articolo 7a garantisce il versamento delle prestazioni minime obbligatorie secondo la legislazione federale.

Capitolo IIbis

1. Tutti i collaboratori assicurati alla Cassa pensioni dello Stato di Vaud sono trasferiti all'istituto menzionato all'articolo 7a con effetto dal 1º settembre 1998.

Capitolo IIter

1. Il complemento di reddito dei medici quadri relativo all'attività personale è garantito presso un'istituzione di previdenza diversa dalla Cassa pensioni dello Stato di Vaud e designata dal Consiglio di Stato.

2. Il complemento massimo assicurato corrisponde al quadruplo dell'importo massimo LPP (art. 8 LPP) [A] da cui viene detratto il salario annuo lordo derivante dall'attività regolare del medico quadro.

Capitolo IIter

1. I contributi sono, al massimo, il 16% del complemento di reddito.

2. Essi sono sostenuti in parti uguali dal medico dirigente e dallo Stato di Vaud.

3. Dopo la deduzione dei premi relativi ai rischi di invalidità e decesso, il saldo del contributo è destinato a un capitale di previdenza.

Capitolo IIquater

1. Il personale delle Alte scuole cantonali vodese di tipo SUP nonché dell'Alta scuola pedagogica, assunto con fondi esterni allo Stato, è affiliato a un'istituzione di previdenza scelta dal datore di lavoro. Tale scelta è ratificata dal Consiglio di Stato.

Capitolo III

1. I boscaioli a cottimo assunti dal Servizio delle foreste, della fauna e della natura con contratto di diritto privato, che non esercitano una funzione permanente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge del 9 giugno 1947 sullo statuto generale delle funzioni pubbliche cantonali [H] e che sono pagati a cottimo o a giornata, sono affiliati a un'istituzione di previdenza professionale, diversa dalla Cassa pensioni dello Stato di Vaud e designata dal Consiglio di Stato. Questa affiliazione avviene il 1º gennaio successivo alla data in cui essi compiono 24 anni.

Capitolo III

1. I contributi sono al massimo il 16% del salario determinante per l'AVS/AI.

2. Essi sono sostenuti in parti uguali dal taglialegna-a cottimo e dallo Stato.

Capitolo III

1. Le prestazioni assicurate corrispondono a quelle previste dalla legge federale [A], migliorate nella misura in cui l'importo dei contributi lo consente.

Capitolo IV

1. Le persone legate da un'unione registrata sono soggette alle stesse regole dei coniugi.

Capitolo IV

1. Il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie per evitare qualsiasi sovrassicurazione.

2. Le istituzioni sopra menzionate sono surrogati nei diritti dell'assicurato o dei suoi aventi diritto nei confronti del terzo responsabile del decesso o dell'invalidità, nella misura in cui le loro prestazioni congiunte a quelle del terzo eccedono il danno.

Capitolo IV

1. Le eventuali risorse eccedenti delle istituzioni sono acquisite da queste ultime e servono per l'indicizzazione delle prestazioni in corso.

2. Lo Stato non garantisce il versamento delle prestazioni.

Capitolo IV

1. Nei limiti della presente legge, il Consiglio di Stato adotta le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 50 LPP [A]. In mancanza di disposizioni particolari, si applica la legge federale [A].

2. La gestione delle istituzioni di previdenza menzionate sopra è affidata a un consiglio di gestione, composto da un numero uguale di rappresentanti dello Stato e del personale interessato.

Capitolo IV

1. Una relazione di gestione è sottoposta annualmente al Consiglio di Stato; una perizia attuariale è redatta ogni quattro anni.

2. L'organo di controllo e l'esperto (art. 53 LPP) [A] sono designati dal Consiglio di Stato, che sostiene i costi dei loro lavori.

Capitolo IV

1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Ne pubblicherà il testo in conformità con l'articolo 27, numero 2, della Costituzione cantonale e la porrà in vigore, tramite decreto, conformemente all'articolo 15 sopra citato.

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