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172.31.3 RCPAR CH-VD

REGOLAMENTO sulla Commissione paritetica (RCPar) - Rappresentanza delle associazioni del personale (RCPAR)

24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (24)

Testo normativo (24 Articoli)

Capitolo I

1. I sindacati e le associazioni di categoria del personale (di seguito: le associazioni), riconosciuti dal Consiglio di Stato ai sensi della legge del 12 novembre 2001 sul personale dello Stato di Vaud [A] (di seguito: Lpers.), sono rappresentati all'interno della Commissione paritetica (di seguito: COPAR).

Capitolo I

1. Prima dell'inizio di ogni legislatura, le associazioni riconosciute comunicano al Consiglio di Stato la ripartizione tra di esse dei seggi che sono loro riservati.

2. In caso di disaccordo sulla ripartizione, si applica l'articolo 3 del presente regolamento.

Capitolo I

1. Gli eventuali contenziosi sulla ripartizione dei seggi sono sottoposti a un arbitro, al più tardi sei mesi prima dell'inizio della legislatura.

2. Il Presidente del Tribunale cantonale designa l'arbitro.

3. Si applicano le disposizioni del Concordato del 27 agosto 1969 sull'arbitrato [B].

Capitolo I

1. Ripartiti i seggi, le associazioni trasmettono senza indugio il nome dei loro rappresentanti al Consiglio di Stato.

Capitolo I

1. Dopo essere stati nominati, i membri si riuniscono per eleggere il presidente e costituire l'ufficio, entro un mese al massimo su convocazione del segretariato.

2. Il servizio del personale assicura il segretariato della COPAR e fornisce il supporto materiale necessario.

Capitolo I

1. I membri nominati eleggono il presidente a scrutinio segreto.

2. Il presidente eletto diventa membro della COPAR.

Capitolo I

1. La COPAR costituisce un ufficio.

2. L'ufficio è composto dal presidente e da due vice-presidenti.

3. I rappresentanti dello Stato e i rappresentanti del personale designano ciascuno un vice-presidente.

Capitolo I

1. L'ufficio è competente per preparare le sedute e per rappresentare la COPAR in tutte le mansioni che gli sono affidate.

Capitolo I

1. Il supplente sostituisce il membro della sua associazione in modo puntuale o fino alla fine della legislatura, se quest'ultimo si dimette.

2. In quest'ultimo caso, il Consiglio di Stato nomina un nuovo supplente su proposta dell'associazione interessata.

Capitolo II

1. La COPAR si riunisce in sessione ordinaria in linea di principio una volta per semestre su convocazione del suo presidente.

2. Su iniziativa del suo presidente o di tre dei suoi membri, possono essere tenute delle sessioni straordinarie.

Capitolo II

1. Le sedute della COPAR si svolgono a porte chiuse.

2. La COPAR delibera validamente se sono presenti almeno sette membri.

3. Se il quorum non è raggiunto, il presidente ne prende atto e convoca i membri per una nuova seduta.

Capitolo II

1. Il presidente conduce i dibattiti. Egli può esprimere la sua opinione, ma non partecipa al voto.

2. In caso di parità di voti, il presidente decide.

Capitolo III

1. I collaboratori di un'entità amministrativa o di un servizio, che intendono contestare una decisione relativa all'organizzazione del tempo di lavoro, possono ricorrere presso la COPAR.

2. Il ricorso deve essere presentato entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della decisione.

3. Il ricorso contiene un'esposizione sommaria dei fatti, i motivi del ricorso e le conclusioni.

Capitolo III

1. Alla ricezione del ricorso, la COPAR convoca e ascolta le parti. Tenta la conciliazione.

Capitolo III

1. In caso di fallimento, procede all'istruzione.

2. Può ordinare l'acquisizione dei mezzi di prova che ritiene necessari.

Capitolo III

1. Al termine dell'istruttoria, la COPAR delibera e decide senza indugio.

2. Notifica la sua decisione alle parti e ne invia una copia al Servizio del personale e al capo del dipartimento interessato.

Capitolo IV

1. Quando la COPAR è chiamata a esprimere il suo parere, il presidente convoca i suoi membri. La COPAR decide in merito alla sua competenza.

2. La COPAR può richiedere informazioni supplementari e, se del caso, ascoltare degli esperti.

3. Il suo parere è fornito, sotto forma di un rapporto, alla parte che lo ha richiesto.

Capitolo V

1. Su convocazione della COPAR, ogni collaboratore può esprimersi liberamente davanti ad essa su fatti di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Informa l'autorità di assunzione della sua audizione; quest'ultima, se del caso, delimita i fatti sui quali il collaboratore può esprimersi, ispirandosi alla definizione di interesse pubblico o privato preponderante.

Capitolo V

1. I membri e i sostituti sono tenuti a esercitare discrezione riguardo alle questioni trattate.

2. In caso di violazione di tale obbligo, il COPAR può proporre al Consiglio di Stato di escludere il membro coinvolto.

Capitolo V

1. Per il resto, le disposizioni della legge sulla giurisdizione e la procedura amministrativa del 18 dicembre 1989 [C] si applicano per analogia.

Capitolo VI

1. I membri del COPAR dispongono del tempo necessario per svolgere i loro compiti.

Capitolo VI

1. I membri che non sono collaboratori dello Stato percepiscono un'indennità di seduta conformemente al decreto del Consiglio di Stato del 19 ottobre 1977 sulle commissioni [D].

2. Tutti i membri hanno inoltre diritto al rimborso delle loro spese di trasporto.

Capitolo VII

1. Il decreto del 2 luglio 1948 sulla Commissione paritetica istituita dalla legge del 9 giugno 1947 sullo statuto generale delle funzioni pubbliche cantonali e il regolamento della Commissione paritetica del 12 dicembre 1947 sono abrogati.

Capitolo VII

1. Il Dipartimento delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento che entra in vigore il 1º gennaio 2003.

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