sulle commissioni (AComm) - Creazione di commissioni (AComm)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. Solo il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale sono competenti per creare una commissione non prevista dalla legge.
1. L'importo delle indennità di presenza è fissato per decisione del Consiglio di Stato.
1.
a. Le persone estranee all'Amministrazione cantonale ricevono un'indennità completa.
b. Il dipartimento interessato o il Tribunale cantonale può, con l'accordo del Dipartimento delle finanze, aumentare l'indennità di seduta a favore dei membri che sono richiesti in ragione delle loro competenze tecniche o che ricoprono un ruolo di esperto.
c. Se circostanze speciali lo esigono, un altro modo di remunerazione (ad esempio onorari) può essere concordato, con l'accordo del Dipartimento delle finanze.
d. In caso di disaccordo, il Consiglio di Stato decide.
e. I magistrati dell'ordine giudiziario, i prefetti e i funzionari cantonali designati per far parte di una commissione non ricevono indennità di seduta.
f. Per analogia, i magistrati dell'ordine giudiziario, i prefetti e i funzionari cantonali, delegati dal Consiglio di Stato in consigli di amministrazione o comitati di imprese, non ricevono indennità salvo decisione espressa contraria del Consiglio di Stato.
g. In quest'ultimo caso, le indennità sono ridotte della metà, salvo per le sedute che hanno luogo di sera, e i conteggi delle indennità sono sottoposti al visto del dipartimento da cui dipende la commissione.
2. …
1. I membri e i segretari delle commissioni che, a causa della distanza dalla loro residenza, devono sostenere le spese di un pasto ricevono un'indennità il cui importo è stabilito da una decisione del Consiglio di Stato.
1. I membri e i segretari delle commissioni hanno diritto a un'indennità per le spese di trasporto secondo le decisioni del Consiglio di Stato su questo argomento.
1. I gruppi di lavoro interni designati per studiare un problema non sono assimilabili a commissioni; i loro membri non ricevono indennità di seduta.
1. Il presente decreto si applica per analogia ad altre attività (ad esempio, la remunerazione degli esperti agli esami) su decisione del capo del dipartimento competente o del Tribunale cantonale, previa approvazione del Dipartimento delle finanze. In caso di disaccordo, decide il Consiglio di Stato.
1. Il presente decreto abroga quello del 24 febbraio 1961 che fissa le indennità dei membri delle commissioni, così come le decisioni del 6 agosto 1957, 22 ottobre 1971, 23 marzo 1972, 31 maggio 1974 e 17 dicembre 1975.
1. Il Dipartimento delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che entra in vigore il 1° gennaio 1978.