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172.115 LOCE CH-VD

Legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato (LOCE) - Elezione [ 17 ] (LOCE)

83 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (83)

Art. 1 LOCE - Elezione [ 17 ] Art. 2 LOCE - [ 17 ] Art. 3a LOCE - Terminologia [ 17 ] Art. 4 LOCE - Incompatibilità di funzioni [ 15 ] Art. 5 LOCE - [ 15 ] Art. 8 LOCE - Incompatibilità di Parentela Art. 9 LOCE Art. 10 LOCE Art. 11 LOCE - Attività accessorie Art. 12 LOCE - Missioni particolari Art. 13 LOCE - Entrata in carica del governo [ 17 ] Art. 14 LOCE - Dimissioni Art. 15 LOCE - Elezione complementare in caso di vacanza [ 17 ] Art. 16 LOCE - Promesse Art. 17 LOCE - Precedenza Art. 18 LOCE - Residenza Art. 19 LOCE Art. 20 LOCE - Politica cantonale - Coordinamento Art. 21 LOCE - Politica estera [ 17 ] Art. 21a LOCE Art. 21b LOCE - Approvazione dei trattati e delle convenzioni da parte del Consiglio di Stato Art. 21c LOCE - Conclusione di convenzioni-programma con la Confederazione [18] Art. 22 LOCE Art. 23 LOCE - Crediti supplementari [ 7 ] Art. 24a LOCE - Programma di legislatura Art. 24b LOCE - [ 19 ] Art. 25 LOCE - Successioni, lasciti e donazioni Art. 26 LOCE - Azione legale Art. 26a LOCE - Clausola generale di polizia [ 17 ] Art. 26b LOCE - Prolungamento dei mandati e attività governativa [ 17 ] Art. 26c LOCE - Attività del Gran Consiglio Art. 27 LOCE - Elezione alla presidenza e attribuzione dei dipartimenti all'inizio della legislatura [ 17 ] Art. 28 LOCE - Attribuzione dei dipartimenti durante la legislatura [ 17 ] Art. 28a LOCE - Designazione alla presidenza nel corso della legislatura [ 17 ] Art. 29 LOCE - Missione della presidenza [ 17 ] Art. 30 LOCE - Direzione dei dibattiti Art. 32 LOCE - Firme Art. 33 LOCE - Vice-presidenza [ 17 ] Art. 34 LOCE - Nomina Art. 35 LOCE - Incompatibilità Art. 36 LOCE - Promesse Art. 37 LOCE - Attribuzioni principali [ 17 ] Art. 38 LOCE - Segretariati del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio [ 14 ] Art. 39 LOCE - Sigilli Art. 40 LOCE - Estratti dei verbali Art. 41 LOCE Art. 42 LOCE - Quorum Art. 43 LOCE - Rimando di una deliberazione Art. 44 LOCE - Voto Art. 45 LOCE - Ricusazione [ 16 ] Art. 46 LOCE - Oggetti delle sedute Art. 47 LOCE - Iscrizioni nel verbale Art. 48 LOCE - Nomine Art. 49 LOCE - Segreto Art. 50 LOCE - Deleghe Art. 51 LOCE - Forma degli atti e dei regolamenti Art. 54 LOCE - Commissioni [ 17, 20 ] Art. 54a LOCE - Nomina e cessazione del mandato [ 20 ] Art. 55 LOCE Art. 56 LOCE Art. 57 LOCE Art. 57a LOCE - Dichiarazione di interessi e ricusazione [ 20 ] Art. 57b LOCE Art. 57c LOCE - Commissioni dipartimentali [ 20 ] Art. 57d LOCE Art. 58 LOCE - Delegati dello Stato Art. 59 LOCE - Servizi generali [ 17 ] Art. 60 LOCE - Prefetti [ 13 ] Art. 61 LOCE - Dipartimenti [ 5, 13 ] Art. 62 LOCE Art. 64 LOCE Art. 64a LOCE - Segretariato generale [13] Art. 65 LOCE - Proposte dei dipartimenti al Consiglio di Stato Art. 66 LOCE - Competenze dei dipartimenti Art. 67 LOCE - Deleghe di competenze Art. 68 LOCE - Ricorso [ 6 ] Art. 69 LOCE - Entrate e spese dei dipartimenti Art. 70 LOCE Art. 81 LOCE Art. 82 LOCE Art. 83 LOCE Art. 84 LOCE Art. 85 LOCE

Testo normativo (83 Articoli)

Capitolo I

1. I membri del Consiglio di Stato sono eletti direttamente dal corpo elettorale per cinque anni. Sono rieleggibili.

2. Il rinnovo integrale del Consiglio di Stato ha luogo nello stesso momento di quello del Gran Consiglio.

Capitolo I

1. Le elezioni si svolgono con scrutinio di lista, a maggioranza assoluta al primo turno, e se necessario, con un secondo turno a maggioranza relativa.

Capitolo I

1. Qualsiasi designazione di persona, di status, di funzione o di professione utilizzata nella presente legge si applica indistintamente agli uomini e alle donne.

Capitolo I

1. I membri del Consiglio di Stato non possono sedere nelle Camere federali.

Capitolo I

1. La persona eletta sia al Consiglio di Stato sia a una delle due Camere federali deve optare per uno dei due mandati entro un termine di dieci giorni dall'elezione che ha causato l'incompatibilità. In mancanza, si considera dimissionaria dal Consiglio di Stato.

Capitolo I

1. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di Stato

a. i coniugi, i partner registrati e le persone che conducono di fatto una vita di coppia;

b. una persona e il fratello o la sorella del suo coniuge, del suo partner registrato o della persona che conduce di fatto una vita di coppia con essa;

c. i parenti e gli affini in linea retta e, nella linea collaterale, i parenti e gli affini fino al quarto grado incluso.

Capitolo I

1. Non possono far parte contemporaneamente, l'uno del Consiglio di Stato, l'altro del Tribunale cantonale

a. i coniugi, i partner registrati, le persone che conducono di fatto una vita di coppia;

b. una persona e il fratello o la sorella del suo coniuge, del suo partner registrato o della persona che conduce di fatto una vita di coppia con essa;

c. i parenti e gli affini in linea retta e, nella linea collaterale, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso.

Capitolo I

1. Qualora si verifichi un caso di incompatibilità ai sensi degli articoli 8 e 9 tra due membri del Consiglio di Stato o tra un membro del Consiglio di Stato e un membro del Tribunale cantonale, colui che ne è causa deve ritirarsi.

Capitolo I

1. I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare alcuna altra funzione ufficiale o privata remunerativa.

2. Le funzioni esercitate a titolo di delega sono riservate.

Capitolo I

1. Un membro del Consiglio di Stato può essere incaricato da quest'ultimo di un affare estraneo al suo dipartimento.

2. Può essere autorizzato dal Consiglio di Stato ad accettare una missione particolare di interesse pubblico non rientrante nelle sue attribuzioni.

Capitolo I

1. I poteri del precedente Consiglio di Stato permangono fino all'entrata in carica del nuovo governo.

2. Il Consiglio di Stato neo-eletto entra in carica il 1º luglio successivo alla proclamazione del risultato delle elezioni.

Capitolo I

1. Un membro del Consiglio di Stato può, in qualsiasi momento, dimettersi dal suo incarico. Di regola, rimane in carica fino all'entrata in funzione del nuovo consigliere di Stato. Presenta le sue dimissioni al presidente del Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di Stato.

Capitolo I

1. In caso di vacanza, è organizzata un'elezione complementare al Consiglio di Stato entro novanta giorni, a meno che l'elezione integrale non avvenga entro sei mesi.

1bis. In caso di applicazione dell'articolo 14, i termini menzionati nel comma 1 decorrono dalla ricezione delle dimissioni da parte del presidente del Gran Consiglio.

2. In caso di sostituzione durante il corso della legislatura, il nuovo eletto entra in carica entro quarantacinque giorni dopo la proclamazione del risultato dell'elezione.

Capitolo I

1. Prima di entrare in funzione, i membri del Consiglio di Stato solennizzano, davanti al Gran Consiglio o davanti a una delegazione di tale organo, la seguente promessa

- «Voi promettete di essere fedeli alla Costituzione federale e alla Costituzione del Cantone di Vaud.

- »Voi promettete di mantenere e difendere, in ogni occasione e con tutto il vostro potere, i diritti, la libertà e l'indipendenza del vostro paese; di procurare e di promuovere il suo onore e profitto, come pure di evitare o di impedire ciò che potrebbe arrecargli perdita o danno.

- »Voi promettete anche di esercitare in tutta coscienza l'importante carica alla quale i vostri concittadini vi hanno chiamato; di avere sempre, in tutto ciò che sarà progettato, discusso e deciso, la verità e la giustizia davanti agli occhi; di opporvi con tutta la forza e tutto lo zelo di cui siete capaci a tutto ciò che potrebbe nuocere ai principi della religione e alla moralità; di fare eseguire le leggi con coraggio e fermezza; di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico; di nominare sempre colui che crederete il più illuminato, il più onesto e il più adatto all'incarico di cui si tratterà; di mantenere segrete le opinioni nonché le cose e gli affari che non devono essere rivelati, se non in tempo e luogo opportuni; infine di non eccedere mai le attribuzioni che la Costituzione conferisce al Consiglio di Stato.»

2. Le parole «ai principi della religione e...» sono soppresse per il membro del Consiglio di Stato che ne faccia richiesta.

Capitolo I

1. Dopo il presidente e il vicepresidente, i membri del Consiglio di Stato si classificano secondo l'ordine della loro prima elezione; se sono stati eletti contemporaneamente, il numero di voti ottenuti alla loro prima elezione è determinante.

Capitolo I

1. I membri del Consiglio di Stato devono risiedere nel cantone.

Capitolo II

1. Indipendentemente dalle questioni che gli competono in virtù della Costituzione e delle leggi speciali, il Consiglio di Stato esercita le competenze menzionate nel presente capitolo.

Capitolo II

1. Fatte salve le competenze del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato dirige la politica cantonale; coordina l'attività dei suoi membri e quella dei dipartimenti.

2. Delibera sui conflitti di competenza tra i dipartimenti.

3. Quando una questione rientra in più dipartimenti, il Consiglio di Stato incarica uno di essi di dirigere gli studi dei dipartimenti interessati e di presentargli un rapporto complessivo.

Capitolo II

1. Il Consiglio di Stato è incaricato delle relazioni con la Confederazione, gli altri cantoni, le regioni vicine e gli altri Stati.

2. Prende ogni iniziativa utile per assicurare la collaborazione con la Confederazione, gli altri cantoni, le regioni vicine e gli altri Stati.

3. Può assegnare agli organismi e ai programmi di collaborazione di cui il Cantone di Vaud è parte dei sussidi sotto forma di contributi annuali o di supporti finanziari per la realizzazione di progetti concreti.

4. Può assegnare dei sussidi agli organismi attivi nel campo dell'aiuto umanitario e della cooperazione allo sviluppo per la realizzazione di progetti concreti.

Capitolo II

1. La Conferenza degli affari federali (di seguito: la conferenza) è composta dai membri del Consiglio di Stato e dai membri vodesi al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati.

2. La conferenza ha come scopo di contribuire a una concertazione e coordinazione ottimali tra i membri della Conferenza, tramite uno scambio regolare e sistematico di informazioni sui dossier federali di importanza per il cantone.

3. La conferenza può invitare deputati e terzi alle sue sedute.

4. La conferenza può riunirsi in delegazioni tematiche ristrette.

Capitolo II

1. Il Consiglio di Stato può concludere senza l'approvazione parlamentare convenzioni intercantonali o trattati internazionali quando tale competenza gli è attribuita da una legge, una convenzione intercantonale o un trattato internazionale approvati dal Gran Consiglio.

2. Nell'ambito delle sue competenze finanziarie, esso può, inoltre, concludere senza l'approvazione parlamentare convenzioni intercantonali o trattati internazionali di portata minore. Sono considerati convenzioni o trattati di portata minore gli accordi che

a. non creano nuovi obblighi per il Cantone di Vaud né comportano la rinuncia a diritti esistenti;

b. servono all'esecuzione di convenzioni o trattati anteriori, approvati dal Gran Consiglio;

c. si rivolgono in primo luogo alle autorità e non fissano né diritti né obblighi per i privati, né creano organismi comuni, regolano questioni amministrative o tecniche o non comportano spese importanti;

d. vertono su oggetti che rientrano nella competenza regolamentare del Consiglio di Stato nella misura in cui l'esercizio di tale competenza necessita la conclusione di una convenzione intercantonale o di un trattato internazionale.

3. Il Consiglio di Stato informa ogni anno il Gran Consiglio sulle convenzioni intercantonali o sui trattati internazionali che ha concluso sulla base del presente articolo.

Capitolo II

1. Il Consiglio di Stato è competente per stipulare convenzioni-programma con la Confederazione.

2. Prima di stipularle, informa il Gran Consiglio trasmettendo i progetti di convenzioni-programma all'Ufficio del Gran Consiglio e fissando un termine per comunicare eventuali osservazioni.

3. Caso per caso, il Consiglio di Stato può delegare la sua competenza di stipulare una convenzione-programma a un dipartimento, il quale informa il Gran Consiglio conformemente al comma precedente.

Capitolo II

1. Il Consiglio di Stato è competente in materia di prestiti a lungo termine (impegni di durata superiore a 12 mesi) per conto dello Stato di Vaud, nei limiti dei prestiti globali fissati annualmente dal Gran Consiglio.

2. Dispone di un conto corrente presso la BCV. L'importo massimo dello scoperto è stabilito nel decreto del Gran Consiglio che fissa il tetto dei prestiti contratti dallo Stato di Vaud; esso è compreso nei limiti dell'indebitamento globale.

Capitolo II

1. Le altre competenze finanziarie del Consiglio di Stato sono stabilite nella legge sulle finanze [A].

Capitolo II

1. Nei quattro mesi successivi alla sua entrata in carica, il Consiglio di Stato adotta il programma di legislatura e la pianificazione finanziaria ad esso collegata. Li presenta al Gran Consiglio che ne prende atto.

2. Il Consiglio di Stato può decidere di modificare il programma di legislatura e la pianificazione finanziaria. Tali modifiche sono presentate al Gran Consiglio, che ne prende atto.

3. All'inizio di ogni anno, nell'ambito del suo rapporto annuale, il Consiglio di Stato informa il Gran Consiglio sullo stato di realizzazione del programma di legislatura.

Capitolo II

1. Il Consiglio di Stato istituisce una commissione di prospettiva, che assolve le funzioni attribuite all'organo di prospettiva previsto all'articolo 72 della Costituzione.

1bis. La composizione della commissione di prospettiva è ratificata dal Gran Consiglio all'inizio della legislatura.

2. Il Consiglio di Stato utilizza i lavori della commissione di prospettiva, in particolare nell'elaborazione del Programma legislativo.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di organizzazione della commissione di prospettiva.

Capitolo II

1. Il Consiglio di Stato è competente per accettare e liquidare a nome dello Stato le successioni, i lasciti e le donazioni.

Capitolo II

1. Il Consiglio di Stato è competente per agire in giudizio in nome dello Stato.

Capitolo IIbis

1. In applicazione dell'articolo 125 della Costituzione [B], il Consiglio di Stato può emanare tutti i decreti e prendere tutte le decisioni per far fronte a gravi minacce o altre situazioni di eccezione. I decreti devono essere limitati nel tempo.

Capitolo IIbis

1. Se l'elezione del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e delle autorità giudiziarie non può avere luogo a causa di una situazione straordinaria, il loro mandato è prorogato fino al ripristino di una situazione normale.

2. Se meno di quattro membri del Consiglio di Stato possono esercitare la loro carica, l'Ufficio del Gran Consiglio designa, tenendo conto della ripartizione politica precedente, i deputati necessari per colmare tale vacanza.

3. Le persone designate hanno gli stessi diritti e obblighi di un membro eletto del Consiglio di Stato (cfr. Cost. [B] , art. 125 e LProP [C] , art. 18).

Capitolo IIbis

1. Non appena le circostanze lo permettono, il Consiglio di Stato convoca senza indugio il Gran Consiglio. Se il Gran Consiglio è già convocato, il Consiglio di Stato lo investe senza indugio.

2. Gli sottopone, conformemente alla legge sul Gran Consiglio [D], le norme che costituiscono le basi legali espresse necessarie per il mantenimento delle misure adottate in applicazione dell'articolo 26a. È allegata una relazione dettagliata sull'attività del Consiglio di Stato.

3. Le misure la cui base legale non è né sottoposta al Gran Consiglio né accettata da quest'ultimo o dal popolo, in applicazione degli articoli 83 e 84 della Costituzione [B], sono ipso facto revocate.

Capitolo III

1. All'inizio del suo mandato, il Consiglio di Stato designa colei o colui tra i suoi membri che assumerà la funzione di presidente o presidente del Consiglio di Stato, in linea di principio, per l'intera durata della legislatura. Allo stesso tempo, il Consiglio di Stato nomina la responsabile o il responsabile di ciascuno dei dipartimenti, così come il suo supplente o la sua supplente. Il decano o la decana di funzione dirige i dibattiti che conducono a queste decisioni. Una volta prese tali decisioni, il presidente o la presidente designato entra in carica.

2. Queste decisioni sono pubblicate in un decreto che scade alla fine della legislatura.

3. Un membro del Consiglio di Stato non può rifiutare il dipartimento o la supplenza che gli viene attribuita.

Capitolo III

1. Durante la legislatura, il Consiglio di Stato procede all'attribuzione dei dipartimenti in caso di sostituzione e quando il regolamento previsto dall'articolo 61, comma 2, è sostanzialmente modificato. L'articolo 27, commi 2 e 3 si applica alle sue decisioni.

Capitolo III

1. Durante la legislatura, la designazione di una nuova presidente o di un nuovo presidente è autorizzata quando la funzione non può più essere esercitata dal membro responsabile in modo politico, durevole o ragionevole.

2. La presidente o il presidente in carica rimane in funzione fino alla nuova decisione. Tuttavia, il decano di funzione dirige i dibattiti che conducono a quest'ultima.

Capitolo III

1. La presidente o il presidente assicura la coerenza dell'azione governativa, coordina l'attività dei dipartimenti e vigila sul loro buon funzionamento.

2. A tale scopo, con la collaborazione del collegio, la presidente o il presidente

- gestisce la pianificazione del Consiglio di Stato e organizza il monitoraggio delle sue attività;

- elabora il programma di lavoro e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Stato;

- assicura la rappresentanza del Consiglio di Stato;

- gestisce le relazioni con i poteri e le autorità del Cantone nonché le relazioni esterne;

- coordina e supervisiona la comunicazione del Consiglio di Stato;

- sviluppa l'informazione e la collaborazione tra i dipartimenti;

- conduce iniziative, progetti e processi di carattere generale e trasversale, in particolare il programma di legislatura e la sua pianificazione finanziaria;

- fornisce il proprio supporto ai membri del Consiglio di Stato quando il capo del dipartimento interessato lo richiede o su decisione del collegio.

3. Nell'ambito della sua responsabilità di vigilare sul buon funzionamento dei dipartimenti, la presidente o il presidente propone al Consiglio di Stato ogni misura atta a porre rimedio ai malfunzionamenti accertati.

Capitolo III

1. Il presidente presiede i dibattiti del Consiglio di Stato.

Capitolo III

1. Il presidente firma insieme al cancelliere le spedizioni effettuate in nome del Consiglio di Stato.

Capitolo III

1. Il Consiglio di Stato designa al suo interno, all'inizio della legislatura e successivamente ogni anno, una vicepresidente o un vicepresidente, secondo la regola del turno.

Capitolo IV

1. Il cancelliere di Stato è nominato dal Consiglio di Stato tramite scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suffragi.

Capitolo IV

1. Le regole d'incompatibilità previste all'articolo 8 sono applicabili al cancelliere nei confronti dei membri del Consiglio di Stato. L'articolo 10 è applicabile per analogia.

Capitolo IV

1. Prima di entrare in funzione, il cancelliere solennizza davanti al Consiglio di Stato la seguente promessa

- «Voi promettete di essere fedele alla Costituzione federale e alla Costituzione del Cantone di Vaud, di mantenere e di difendere la libertà e l'indipendenza del Paese, di esercitare le vostre funzioni con coscienza, diligenza e fedeltà, e di conformarvi scrupolosamente ai doveri generali e particolari che vi sono o vi saranno imposti dalle leggi e dalle loro disposizioni di applicazione.

- »Voi promettete altresì di agire in ogni circostanza conformemente agli interessi dello Stato di Vaud e di astenervi da tutto ciò che potrebbe cagionargli perdita o danno.»

Capitolo IV

1. La cancelliera o il cancelliere assiste la presidenza e il Consiglio di Stato nell'adempimento delle loro funzioni, specialmente in materia di coordinamento. Il Consiglio di Stato gli conferisce i poteri necessari a tal fine.

2. ...

3. La Cancelleria di Stato è collegata al dipartimento di cui la chef o il chef assume la presidenza.

Capitolo IV

1. Il cancelliere assiste alle sedute del Consiglio di Stato e redige il verbale.

2. Il cancelliere di Stato assiste la presidenza del Gran Consiglio e quella del Consiglio di Stato nella coordinazione delle attività e nella trasmissione delle informazioni.

Capitolo IV

1. I sigilli e gli archivi del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio sono sotto la custodia del cancelliere.

Capitolo IV

1. Il cancelliere rilascia, su richiesta, estratti del verbale ai membri del Consiglio di Stato e ai dipartimenti.

Capitolo IV

1. Il cancelliere è assistito da uno o più vice-cancellieri.

Capitolo V

1. Il Consiglio di Stato non può deliberare se non conta almeno quattro membri presenti.

2. Anche se il quorum non è raggiunto, il Consiglio di Stato può liquidare le questioni che i membri presenti considerano come ordinarie o urgenti.

3. Il verbale menziona i membri presenti e assenti.

Capitolo V

1. Quando il Consiglio di Stato non è al completo, un membro può chiedere il rinvio di una deliberazione.

Capitolo V

1. Le decisioni sono adottate dal Consiglio di Stato come corpo.

2. Sono prese a maggioranza dei membri presenti. La voce del presidente è preponderante in caso di parità.

3. Una decisione può essere modificata solo con la maggioranza di almeno quattro voti.

Capitolo V

1. Un membro del Consiglio di Stato non può partecipare a una decisione che lo riguarda a titolo privato o che concerne il coniuge, il partner registrato, la persona con cui intrattiene di fatto una vita di coppia, uno dei suoi parenti o affini fino al quarto grado incluso. Il Consiglio di Stato decide in merito alla ricusazione; se essa è accolta, il magistrato in questione si ritira.

2. Queste circostanze sono menzionate nel verbale.

Capitolo V

1. Durante le sedute ordinarie, il Consiglio di Stato, dopo aver adottato il verbale della seduta precedente e aver preso conoscenza della corrispondenza, discute i problemi di politica generale, ripartisce le questioni tra i dipartimenti e delibera sulle loro proposte.

2. Inoltre, viene informato dai suoi membri sullo stato delle questioni importanti.

Capitolo V

1. Ogni membro del Consiglio di Stato ha il diritto di far iscrivere la propria opinione nel verbale.

Capitolo V

1. Le nomine avvengono mediante scrutinio segreto se richiesto da un membro del Consiglio di Stato.

Capitolo V

1. Le discussioni del Consiglio di Stato sono tenute segrete, a meno che quest'ultimo non decida diversamente.

Capitolo V

1. Il Consiglio di Stato può costituire tra i suoi membri delle delegazioni incaricate dell'esame preliminare di affari importanti.

Capitolo V

1. Gli ordini e i regolamenti del Consiglio di Stato sono redatti nella forma seguente

Capitolo V

1. Oltre alle commissioni istituite da leggi speciali, solo il Consiglio di Stato può creare commissioni permanenti, con uno scopo consultivo o di supporto al governo e all'amministrazione cantonale.

2. La ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni permanenti istituite dal Consiglio di Stato sono riesaminati tutte le volte che è necessario, ma almeno ogni cinque anni.

Capitolo V

1. I membri delle commissioni permanenti sono nominati per cinque anni nell'anno successivo all'inizio della nuova legislatura.

2. Salvo deroga espressa del Consiglio di Stato, essi sono sollevati dal loro mandato alla fine dell'anno in cui compiono 70 anni.

3. Il Consiglio di Stato può in qualsiasi momento sollevare dal mandato un membro di una commissione da esso nominato di propria iniziativa, senza essere tenuto a indicargli le motivazioni.

4. In caso di dimissioni, revoca o fine del mandato per raggiunti limiti di età, il membro uscente può essere sostituito per il restante periodo della legislatura.

Capitolo V

1. Il Consiglio di Stato può istituire commissioni temporanee per lo studio di un oggetto determinato.

Capitolo V

1. Il Consiglio di Stato garantisce la rappresentanza equilibrata dei due sessi e un'adeguata rappresentazione dei diversi gruppi d'interesse all'interno delle commissioni.

Capitolo V

1. I membri delle commissioni sono indennizzati secondo un tariffario [E] stabilito dal Consiglio di Stato.

Capitolo V

1. Un membro di una commissione che ha un interesse personale in un oggetto trattato dalla commissione è tenuto a segnalarlo prima di esprimersi al riguardo. Questa dichiarazione è annotata nel verbale.

2. L'obbligo di ricusazione è disciplinato dalle leggi applicabili all'attività della commissione.

Capitolo V

1. Salvo disposizioni legali contrarie espresse, gli articoli 54a, 56, 57 e 57a si applicano alle commissioni istituite da leggi speciali nonché alle commissioni temporanee.

Capitolo V

1. Il Consiglio di Stato emette direttive per i dipartimenti che costituiscono commissioni temporanee includendo persone esterne all'amministrazione cantonale.

Capitolo V

1. La Cancelleria di Stato tiene un registro pubblico delle commissioni permanenti e temporanee istituite dalla legge o dal Consiglio di Stato.

2. Questo registro riporta tali commissioni secondo una terminologia uniforme.

Capitolo V

1. Salvo disposizioni di legge speciali, gli articoli 54 e 56 di cui sopra sono applicabili per analogia alle persone che il Consiglio di Stato delega in diversi consigli o istituzioni.

Capitolo V

1. Il Consiglio di Stato e i suoi membri possono richiedere, per l'adempimento dei loro compiti, la collaborazione di servizi generali che sono collegati a dipartimenti.

2. Indipendentemente dai dipartimenti a cui sono collegati, i servizi generali collaborano all'esecuzione delle missioni della presidenza sotto l'autorità della presidente o del presidente, che comunica loro a tal fine le istruzioni necessarie.

Capitolo V

1. Il Consiglio di Stato ha sotto i suoi ordini immediati un prefetto in ogni distretto.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce l'organizzazione delle prefetture e determina il loro personale.

Capitolo VI

1. Ci sono sette dipartimenti.

2. Un regolamento del Consiglio di Stato [F] stabilisce il nome dei dipartimenti, la loro organizzazione e la loro coordinazione. Le leggi speciali sono riservate.

3. I servizi sono raggruppati nei dipartimenti secondo criteri di efficacia, coerenza ed equilibrio.

4. Il Consiglio di Stato informa il Gran Consiglio sulle modifiche organizzative che decide in applicazione del comma 2.

Capitolo VI

1. Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento; assume il titolo di capo del dipartimento.

2. Ha un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. A titolo speciale o temporaneo, un membro del Consiglio di Stato può essere designato come supplente ad hoc di un altro capo di dipartimento.

Capitolo VI

1. I servizi amministrativi possono essere suddivisi, in particolare in uffici e divisioni.

2. Il Consiglio di Stato può raggruppare i servizi in una direzione o una direzione generale.

3. Il Consiglio di Stato determina le unità di bilancio su proposta del servizio generale incaricato del bilancio e della contabilità.

Capitolo VI

1. Ogni dipartimento è dotato di una segreteria generale che raggruppa in uno stato maggiore le funzioni di supporto alla direzione del dipartimento.

2. Nell'ambito di queste funzioni di stato maggiore, la segreteria generale supporta la direzione politica e amministrativa del dipartimento; essa assume in particolare funzioni di coordinamento, informazione, controllo di gestione e collegamento. Collabora alla concezione e all'attuazione di politiche comuni o coordinate dello Stato. Può anche essere incaricata di uno o più compiti particolari.

3. Inoltre, la segreteria generale può assumere compiti logistici o di supporto per conto dei servizi del dipartimento, ad esempio in materia di gestione del personale, finanze e contabilità, ricerca o informatica.

Capitolo VI

1. I dipartimenti propongono alla deliberazione del Consiglio di Stato i progetti di leggi e di decreti, le relazioni, i regolamenti e i decreti che rientrano nelle loro attribuzioni.

2. Sottopongono alla deliberazione del Consiglio di Stato le proposte riguardanti le questioni di cui sono stati incaricati o che rientrano nelle loro attribuzioni.

Capitolo VI

1. I dipartimenti regolano le questioni di loro competenza in virtù della legge e quelle che il Consiglio di Stato li ha incaricati di liquidare.

Capitolo VI

1. Con l'approvazione del Consiglio di Stato, un capo dipartimento può delegare a un funzionario superiore determinate competenze in ambiti specifici.

2. La cancelleria di Stato tiene un registro di queste deleghe di competenze.

Capitolo VI

1. Quando una decisione presa nell'ambito dell'articolo 67 è oggetto di ricorso, il capo del dipartimento competente ne viene informato e può da solo revocarla o modificarla durante l'istruzione del ricorso.

Capitolo VI

1. Ogni dipartimento incassa le entrate e si fa carico delle spese nel quadro delle proprie attribuzioni e nei limiti del bilancio.

2. Non può utilizzare i crediti per scopi diversi da quelli previsti dal bilancio o da decreti speciali.

3. Si assicura che i crediti concessi non vengano superati.

Capitolo VI

1. I dipartimenti dispongono, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, dei fondi speciali conformemente alla loro destinazione. Sono riservati i casi in cui è necessaria la decisione del Consiglio di Stato.

Capitolo VIII

1. La legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato del 10 novembre 1920, modificata il 29 agosto 1939, il 18 dicembre 1940, il 17 dicembre 1947, il 22 maggio 1951, il 19 maggio 1953, il 22 maggio 1956, il 18 maggio 1959, il 23 maggio 1961, il 13 maggio 1963, l'11 maggio 1964, il 22 febbraio 1965 e il 24 febbraio 1969, è abrogata.

2. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 31, 34, 52, 61, 71 al 78, ripresi testualmente dalle leggi del 10 novembre 1920, del 23 maggio 1961, del 22 febbraio 1965 e del 24 febbraio 1969, sono integrati nella presente legge.

Capitolo VIII

1. Il Consiglio di Stato è incaricato della pubblicazione e dell'esecuzione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° aprile 1970, ad eccezione dell'articolo 79 che entrerà in vigore il 1° marzo 1970.

Capitolo IX

1. Il Consiglio di Stato adotterà e pubblicherà il regolamento previsto all'articolo 61, comma 2, di cui sopra, alla scadenza del termine referendario.

Capitolo IX

1. Il bilancio per l'anno 1998 sarà presentato e adottato dal Gran Consiglio secondo l'attuale organizzazione dei dipartimenti. Sarà convertito secondo l'organizzazione risultante dalla presente legge e dal regolamento che sarà comunicato al Gran Consiglio per la sessione di aprile 1998.

2. I costi provocati dalle modifiche organizzative saranno imputati o al bilancio 1998 secondo la procedura applicabile ai crediti supplementari, o al bilancio ordinario degli esercizi successivi, in base alla loro data di contabilizzazione.

Capitolo IX

1. Dal momento dell'adozione della presente legge, i dipartimenti propongono (art. 65) gli adattamenti legislativi e regolamentari resi necessari dalla presente legge. Tali adattamenti saranno effettuati dal Consiglio di Stato, eventualmente proposti alla deliberazione del Gran Consiglio, a partire dal 30 marzo 1998 e in ogni caso entro la fine di giugno 1999.

2. Nella misura in cui si tratta esclusivamente di attribuire competenze a un dipartimento o a un servizio, il Consiglio di Stato è autorizzato a modificare il testo legale per mezzo di decreto. Esso consulta previamente la commissione di redazione del Gran Consiglio. Può procedere allo stesso modo quando la norma legale costituisce esclusivamente una disposizione di organizzazione per la quale il Consiglio di Stato è ormai competente ai sensi degli articoli 61 e 64 sopra citati.

3. In assenza di un'attribuzione espressa di competenza, i principi risultanti dall'annuario ufficiale fanno regola. Su richiesta di un dipartimento, di una persona o di un organismo interessato, il Consiglio di Stato decide sugli eventuali conflitti di competenza.

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