che fissa l'importo delle indennità dei membri del Gran Consiglio per la legislatura 2022-2027 (DI-GC) (DI-GC)
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. Il presente decreto stabilisce l'importo delle diverse indennità previste dagli articoli 16 a 20 della legge dell'8 maggio 2007 sul Gran Consiglio [B] (di seguito: LGC).
1. L'indennità di presenza per seduta del Gran Consiglio (art. 17, cpv. 1, lett. a e 18 LGC [B]) è fissata a CHF 480.-. È ridotta della metà, cioè CHF 240.-, quando il deputato, presente al mattino, è assente alla seduta pomeridiana e viceversa.
1. Le indennità di presenza per la partecipazione alle sedute dell'Ufficio, delle commissioni o ad altre sedute o incontri ufficializzati dall'Ufficio (art. 17, cpv. 1, lett. b e 19 LGC [B]) sono fissate come segue
a. per giornata: CHF 480.-;
b. per mezza giornata: CHF 270.-;
c. per seduta dell'Ufficio o di commissione di oltre un quarto d'ora e di meno di due ore: CHF 220.-;
d. per seduta dell'Ufficio o di commissione di oltre un quarto d'ora e di meno di due ore che ha luogo il giorno delle sedute plenarie: CHF 170.-.
1. Le indennità per le sedute plenarie sono dovute ai deputati in caso di assenza per malattia o infortunio, previa presentazione di un certificato medico, e in caso di maternità, paternità o congedo di adozione, per una durata
a. di sei mesi per i casi di malattia e infortunio, durata che può essere prolungata su decisione dell'Ufficio del Gran Consiglio;
b. pari ai congedi offerti al personale dello Stato di Vaud, per i casi di maternità, paternità e congedo di adozione (art. 35, cpv. 1, lett. a, b, c ed e LPers [C]).
1. L'indennità di trasferta (art. 17 cpv. 1 lett. c LGC [B]) consiste, a scelta, in un importo di CHF 0.70/km oppure in uno dei seguenti importi
a. il controvalore di un abbonamento annuale di percorso della comunità tariffaria Mobilis dal luogo di domicilio del deputato fino al luogo della seduta;
b. il controvalore di un abbonamento generale annuale 2a classe delle FFS, per i deputati domiciliati a più di 35 km da Losanna (70 km andata e ritorno).
2. L'indennizzo delle spese di vitto e alloggio, nonché l'ottenimento di ogni altra agevolazione, sono fissati dall'Ufficio del Gran Consiglio.
1. L’indennità speciale corrisposta al presidente del Gran Consiglio (art. 17, comma 1, lett. d LGC [B]) è di CHF 22'000.-. A questa si aggiunge un’indennità di CHF 180.- per ogni seduta di Gran Consiglio presieduta.
2. I presidenti di commissione ricevono un’indennità di CHF 180.- per ciascuna seduta di commissione.
3. I relatori, che non sono presidenti di commissione, ricevono un’indennità di CHF 180.- per ciascun rapporto.
4. L'Ufficio regola i casi eccezionali.
1. L'indennità annuale versata a ciascun gruppo politico (art. 20 LGC [B]) comprende
a. un importo uguale per tutti i gruppi: CHF 25'000.-;
b. un importo per deputato del gruppo: CHF 1'200.-
1. Un'indennità di CHF 800.- per ogni anno parlamentare, ossia CHF 4'000.- per l'intera legislatura, viene corrisposta ai deputati per coprire le spese amministrative e informatiche a causa della rinuncia all'uso dei documenti cartacei, salvo eccezioni decise dal Bureau.
1. In applicazione degli articoli 23, comma 5 LGC [B] e 20, comma 1, lettera l RLGC [D], l'Ufficio disciplina le situazioni particolari in materia di indennità. Per le decisioni di principio, consulta preventivamente i presidenti dei gruppi politici del Gran Consiglio.
1. Fatte salve le disposizioni costituzionali e legali, il presente decreto entra in vigore il 28 giugno 2022, data del giuramento delle nuove autorità.
1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Ne pubblicherà il testo conformemente all'articolo 84, comma 1, lettera a) della Costituzione del Cantone di Vaud e lo metterà in vigore, mediante ordinanza, conformemente all'articolo 10 sopra citato.