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171.017 DI-GC CH-VD

che fissa l'importo delle indennità dei membri del Gran Consiglio per la legislatura 2022-2027 (DI-GC) (DI-GC)

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

1. Il presente decreto stabilisce l'importo delle diverse indennità previste dagli articoli 16 a 20 della legge dell'8 maggio 2007 sul Gran Consiglio [B] (di seguito: LGC).

1. L'indennità di presenza per seduta del Gran Consiglio (art. 17, cpv. 1, lett. a e 18 LGC [B]) è fissata a CHF 480.-. È ridotta della metà, cioè CHF 240.-, quando il deputato, presente al mattino, è assente alla seduta pomeridiana e viceversa.

1. Le indennità di presenza per la partecipazione alle sedute dell'Ufficio, delle commissioni o ad altre sedute o incontri ufficializzati dall'Ufficio (art. 17, cpv. 1, lett. b e 19 LGC [B]) sono fissate come segue

a. per giornata: CHF 480.-;

b. per mezza giornata: CHF 270.-;

c. per seduta dell'Ufficio o di commissione di oltre un quarto d'ora e di meno di due ore: CHF 220.-;

d. per seduta dell'Ufficio o di commissione di oltre un quarto d'ora e di meno di due ore che ha luogo il giorno delle sedute plenarie: CHF 170.-.

1. Le indennità per le sedute plenarie sono dovute ai deputati in caso di assenza per malattia o infortunio, previa presentazione di un certificato medico, e in caso di maternità, paternità o congedo di adozione, per una durata

a. di sei mesi per i casi di malattia e infortunio, durata che può essere prolungata su decisione dell'Ufficio del Gran Consiglio;

b. pari ai congedi offerti al personale dello Stato di Vaud, per i casi di maternità, paternità e congedo di adozione (art. 35, cpv. 1, lett. a, b, c ed e LPers [C]).

1. L'indennità di trasferta (art. 17 cpv. 1 lett. c LGC [B]) consiste, a scelta, in un importo di CHF 0.70/km oppure in uno dei seguenti importi

a. il controvalore di un abbonamento annuale di percorso della comunità tariffaria Mobilis dal luogo di domicilio del deputato fino al luogo della seduta;

b. il controvalore di un abbonamento generale annuale 2a classe delle FFS, per i deputati domiciliati a più di 35 km da Losanna (70 km andata e ritorno).

2. L'indennizzo delle spese di vitto e alloggio, nonché l'ottenimento di ogni altra agevolazione, sono fissati dall'Ufficio del Gran Consiglio.

1. L’indennità speciale corrisposta al presidente del Gran Consiglio (art. 17, comma 1, lett. d LGC [B]) è di CHF 22'000.-. A questa si aggiunge un’indennità di CHF 180.- per ogni seduta di Gran Consiglio presieduta.

2. I presidenti di commissione ricevono un’indennità di CHF 180.- per ciascuna seduta di commissione.

3. I relatori, che non sono presidenti di commissione, ricevono un’indennità di CHF 180.- per ciascun rapporto.

4. L'Ufficio regola i casi eccezionali.

1. L'indennità annuale versata a ciascun gruppo politico (art. 20 LGC [B]) comprende

a. un importo uguale per tutti i gruppi: CHF 25'000.-;

b. un importo per deputato del gruppo: CHF 1'200.-

1. Un'indennità di CHF 800.- per ogni anno parlamentare, ossia CHF 4'000.- per l'intera legislatura, viene corrisposta ai deputati per coprire le spese amministrative e informatiche a causa della rinuncia all'uso dei documenti cartacei, salvo eccezioni decise dal Bureau.

1. In applicazione degli articoli 23, comma 5 LGC [B] e 20, comma 1, lettera l RLGC [D], l'Ufficio disciplina le situazioni particolari in materia di indennità. Per le decisioni di principio, consulta preventivamente i presidenti dei gruppi politici del Gran Consiglio.

1. Fatte salve le disposizioni costituzionali e legali, il presente decreto entra in vigore il 28 giugno 2022, data del giuramento delle nuove autorità.

1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Ne pubblicherà il testo conformemente all'articolo 84, comma 1, lettera a) della Costituzione del Cantone di Vaud e lo metterà in vigore, mediante ordinanza, conformemente all'articolo 10 sopra citato.

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