Regolamento che stabilisce gli emolumenti concernenti la trasmissione di dati giuridici su supporto elettronico (RE-TDJ) - Oggetto e ambito di applicazione (RE-TDJ)
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1. Il Dipartimento delle istituzioni e delle relazioni esterne (qui di seguito: il Dipartimento) preleva un emolumento per la trasmissione su supporto elettronico dei seguenti dati giuridici formattati e strutturati
a. raccolta annuale (qui di seguito: RA);
b. raccolta sistematica della legislazione vodese (qui di seguito: RSV);
c. bollettino del Gran Consiglio (qui di seguito: BGC).
1. Per la trasmissione di atti legislativi (RA e RSV) e di testi isolati (BGC) sono percepiti
a. per un atto legislativo o un primo testo: Fr. 20.-;
b. per la trasmissione di un volume RSV o di un volume del BGC: Fr. 150.-;
c. per un volume della raccolta annuale: Fr. 80.-;
d. per la totalità del RSV: Fr. 1'200.-.
2. Per qualsiasi altra prestazione, in particolare per la trasmissione di dati giuridici in un altro formato o su un altro supporto informatico, il dipartimento può riscuotere un emolumento in funzione del tempo impiegato.
1. Lo Stato di Vaud rimane proprietario dei dati giuridici trasmessi.
2. Soltanto la versione pubblicata nel raccolta annuale della legislazione vodese ha valore legale.
1. Il contenuto dei dati giuridici trasmessi non può essere modificato.
2. Chiunque si procura dati giuridici può, contro rimunerazione, trasmetterli o renderli accessibili a terzi sotto forma valorizzata.
3. I dati giuridici si considerano valorizzati quando
a. sono corredati di commenti o integrazioni analoghe;
b. sono interconnessi con pubblicazioni del settore privato;
c. sono integrati in banche di dati o in sistemi che agevolano la presa di decisione.
1. Prima di essere trasmessi, i dati giuridici devono
a. essere modificati in modo tale che, su carta o in formato elettronico, la loro presentazione grafica permetta di distinguerli chiaramente dalle pubblicazioni ufficiali dello Stato di Vaud;
b. essere presentati in modo tale che, visivamente, si distinguano chiaramente da commenti o analoghe aggiunte;
c. essere corredati della seguente osservazione: "Questi dati giuridici sono stati forniti dalla Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud e corrispondono allo stato al ? Fa fede solo la loro pubblicazione da parte della Cancelleria".
2. Le indicazioni fornite dal dipartimento in merito alla qualità dei dati forniti devono essere anch'esse pubblicate.
3. Né la pubblicità, né l'imballaggio, né tantomeno il supporto informatico e il mezzo elettronico devono dare l'impressione che si possa trattare di una pubblicazione ufficiale.
1. Il Dipartimento delle istituzioni e delle relazioni esterne è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento che entra in vigore il 1º gennaio 2002.