Legge sulla promulgazione di leggi, decreti e ordinanze (LPLDA) (LPLDA)
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
1. Le leggi, i decreti, gli ordinanze e tutti gli altri atti pubblici emanati dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato sono esecutivi lo stesso giorno in tutto il cantone, in virtù della promulgazione ordinata dal Consiglio di Stato.
1. La promulgazione ha luogo entro il termine di un mese a partire dal giorno in cui il Consiglio di Stato ha ricevuto la legge dalla segreteria del Gran Consiglio, salvo i casi speciali giustificati dalle circostanze.
1. Il giorno in cui la legge diviene esecutiva è indicato, nell'ordine di stampa e di pubblicazione, con le seguenti parole
"Il Consiglio di Stato ordina la stampa e la pubblicazione della presente legge, affinché sia eseguita in tutto il suo contenuto dal e compreso il... (indicazione del giorno, del mese e dell'anno)".
1. La promulgazione della legge risulta
a. dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Cantone di Vaud;
b. se, a causa della sua estensione, la legge non può essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale, dal deposito presso la cancelleria municipale di ogni comune di un esemplare della legge e dall'avviso di tale deposito pubblicato nel Bollettino Ufficiale;
c. eventualmente dalla pubblicazione a suon di tamburo o dall'affissione al pilastro pubblico.
1. Il Consiglio di Stato potrà ordinare la lettura in pulpito, in tutte le parrocchie del cantone, degli atti che hanno rapporto a qualche solennità religiosa o agli appelli alla carità pubblica.
1. Sono abrogati
1. la legge del 23 maggio 1832 sulla promulgazione delle leggi, dei decreti e delle ordinanze;
2. l'articolo 42 della legge del 18 maggio 1876 sulle attribuzioni e la competenza delle autorità comunali.
1. Il Consiglio di Stato è incaricato della pubblicazione e dell'esecuzione della presente legge, che entrerà in vigore al momento della sua promulgazione.