Legge sull'informazione (LInfo) - Ma (LInfo)
Indice delle disposizioni (33)
Testo normativo (33 Articoli)
1. La presente legge ha lo scopo di garantire la trasparenza delle attività delle autorità al fine di favorire la libera formazione dell'opinione pubblica.
2. A tale scopo, la legge fissa i principi, le regole e le procedure relative all'informazione del pubblico e dei media sull'attività delle autorità, segnatamente per quanto concerne
a. l'informazione trasmessa d'ufficio dalle autorità;
b. l'informazione trasmessa su richiesta.
1. La presente legge si applica alle seguenti autorità
a. al Gran Consiglio;
b. al Consiglio di Stato e alla sua amministrazione, ad esclusione delle sue funzioni giurisdizionali;
c. all'Ordine giudiziario e alla sua amministrazione, ad esclusione delle sue funzioni giurisdizionali;
d. alla Corte dei conti e al Controllo cantonale delle finanze;
e. alle autorità comunali e alla loro amministrazione, ad esclusione delle loro funzioni giurisdizionali;
f. alle persone fisiche e giuridiche alle quali il Cantone o un Comune affidano compiti pubblici.
2. …
3. La legge non si applica all'Ufficio cantonale di mediazione amministrativa.
1. Le autorità informano sulle loro attività di interesse generale e sviluppano i mezzi di comunicazione propri per spiegare i loro obiettivi, i loro progetti, le loro azioni, nonché per facilitare gli scambi con il pubblico.
2. L'informazione è fornita in modo preciso, completo, chiaro e rapido.
3. Il Consiglio di Stato stabilisce le regole di comunicazione da seguire formalmente dall'amministrazione cantonale, in particolare il modo di utilizzare le abbreviazioni e gli acronimi e di fare riferimento ai testi di legge.
1. Le autorità si assicurano di coordinare le loro attività di comunicazione quando un'informazione riguarda un caso che gestiscono congiuntamente.
1. Le relazioni con i media sono organizzate tenendo conto delle loro esigenze e delle loro scadenze. È garantita l'uguaglianza di trattamento tra i media.
2. A tal fine, le autorità determinano le competenze al loro interno.
1. I giornalisti professionisti chiamati a seguire regolarmente gli affari pubblici vodese sono accreditati su richiesta.
2. Le autorità competenti sono responsabili per regolare la concessione e la revoca dell'accreditamento.
3. Le autorità competenti possono accreditare altre persone, in particolare i giornalisti non professionisti, in situazioni particolari.
1. I giornalisti accreditati ricevono regolarmente e gratuitamente le informazioni sulle attività di interesse generale delle autorità.
2. Nei limiti delle loro possibilità, le autorità si impegnano a mettere a disposizione dei giornalisti accreditati locali e attrezzature adeguati, o a concedere loro altre agevolazioni idonee a permettergli di svolgere il loro lavoro in buone condizioni.
1. In linea di principio, le informazioni, i dati e i documenti ufficiali detenuti dagli organismi soggetti alla presente legge sono accessibili al pubblico.
2. I casi descritti nel capitolo IV sono riservati.
3. Questa regola si applica anche ai documenti ufficiali depositati negli archivi cantonali.
1. Si intende per documento ufficiale qualsiasi documento completato, indipendentemente dal suo supporto, che è elaborato o detenuto dalle autorità, che riguarda lo svolgimento di un compito pubblico e che non è destinato a un uso personale.
2. I documenti interni, in particolare le note e le lettere scambiate tra i membri di un'autorità collegiale o tra questi ultimi e i loro collaboratori, sono esclusi dal diritto di informazione istituito dalla presente legge.
1. La richiesta di informazione non è soggetta a nessun requisito formale. Non deve essere motivata, ma deve contenere indicazioni sufficienti per consentire l'identificazione del documento ufficiale richiesto.
2. Se necessario, l'autorità può richiedere che essa sia formulata per iscritto.
1. Le informazioni trasmesse su richiesta dalle autorità, nonché la consultazione di incarti, sono di principio gratuite.
2. L'autorità che risponde alla richiesta può prelevare un emolumento
a. quando la risposta alla richiesta necessita un lavoro importante;
b. in caso di richieste ripetitive;
c. quando è chiesta una copia.
3. Le autorità informano previamente la persona richiedente che potranno chiedere un emolumento.
4. Il Consiglio di Stato fissa la tariffa di tali emolumenti.
5. Le informazioni trasmesse ai media sono gratuite.
1. L'autorità risponde il più rapidamente possibile, ma in tutti i casi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta.
2. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di quindici giorni se il volume dei documenti, la loro complessità o la difficoltà nel reperirli lo richiedono.
3. L'autorità informa il richiedente di tale proroga e ne indica i motivi.
4. L'organismo interpellato si sforza di rispondere alle richieste formulate dai media tenendo conto dei tempi redazionali.
1. La consultazione dei documenti ufficiali si esercita sul posto o tramite l'ottenimento di una copia.
2. La normativa in materia di archivi cantonali è riservata.
1. Ogni autorità designa le persone autorizzate a trattare le domande d'informazione e stabilisce procedure a tal fine.
2. Le misure da adottare a questo scopo rientrano nella competenza
a. dell'Ufficio del Gran Consiglio per il potere legislativo cantonale;
b. del Consiglio di Stato per il potere esecutivo cantonale, l'amministrazione cantonale e le persone giuridiche e altri organismi di diritto privato o pubblico previsti all'articolo 2, capoverso 2 della presente legge;
c. del Tribunale cantonale per l'ordine giudiziario e la sua amministrazione;
d. ...
e. delle autorità comunali per quanto le concerne e per le loro amministrazioni.
3. Le richieste inviate a un'autorità non competente sono trasmesse d'ufficio e senza indugio da quest'ultima all'autorità competente.
4. Quando i documenti ufficiali sono trasmessi agli archivi cantonali, la competenza a decidere su una domanda di consultazione rimane acquisita all'autorità che ha versato i documenti, e ciò fino alla scadenza del termine di protezione stabilito. Alla fine di tale periodo, gli archivi cantonali sono gli unici competenti.
1. Sono fatte salve le disposizioni di altre leggi che limitano o escludono la trasmissione di informazioni o l'accesso a documenti ufficiali, comprese le disposizioni che tutelano il diritto d'autore.
1. Le autorità possono, a titolo eccezionale, decidere di non pubblicare o trasmettere informazioni, di farlo parzialmente o di differire tale pubblicazione o trasmissione qualora vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
2. Interessi pubblici preponderanti sussistono quando
a. la diffusione di informazioni, documenti, proposte, atti e progetti di atti è suscettibile di perturbare sensibilmente il processo decisionale o il funzionamento delle autorità;
b. un'informazione sarebbe suscettibile di compromettere la sicurezza o l'ordine pubblici;
c. il lavoro occasionato sarebbe manifestamente sproporzionato;
d. le relazioni con altre entità pubbliche sarebbero perturbate in misura sensibile.
3. Sono considerati interessi privati preponderanti
a. la protezione contro una lesione notevole della sfera privata, fatta salva l'autorizzazione della persona interessata;
b. la protezione della personalità in procedimenti in corso dinanzi alle autorità;
c. il segreto commerciale, il segreto professionale o qualsiasi altro segreto protetto dalla legge.
4. Una persona determinata sulla quale un'informazione è comunicata in modo non anonimizzato deve esserne informata previamente.
5. Essa dispone di un termine di dieci giorni dalla notifica dell'informazione per opporsi alla comunicazione ai sensi dell'articolo 31 della legge sulla protezione dei dati [A] o per far valere i diritti previsti agli articoli 32 e seguenti della medesima legge.
1. Il rifiuto di comunicare un'informazione o un documento in conformità all'articolo 16 vale, se del caso, solo per la parte dell'informazione o del documento interessato da tale articolo e fintanto che esiste l'interesse pubblico o privato prevalente.
2. L'organismo richiesto si sforza di rispondere almeno parzialmente alla richiesta, se necessario non comunicando o oscurando le informazioni o le parti di un documento interessate dall'interesse pubblico o privato prevalente.
1. È proibito ai collaboratori della funzione pubblica e ai delegati di un incarico pubblico di divulgare informazioni o documenti ufficiali di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, e che devono rimanere segreti in virtù della legge o di un interesse pubblico o privato preponderante.
2. Questo obbligo di mantenere il segreto rimane anche dopo la cessazione del rapporto di servizio.
3. La violazione del segreto di funzione ai sensi dei paragrafi precedenti è sanzionata dall'articolo 320 del Codice penale [B].
1. I collaboratori della funzione pubblica possono presentarsi in giudizio come parte, testimone o perito su fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni solo con l'autorizzazione scritta dell'autorità designata dal Consiglio di Stato. Tuttavia, tale autorizzazione non è necessaria per i medici e altri professionisti della salute impiegati presso strutture sanitarie pubbliche quando i loro pazienti li richiedono di testimoniare su aspetti che li riguardano personalmente.
2. Questa autorizzazione rimane necessaria anche dopo la cessazione delle funzioni.
3. Se lo ritiene opportuno, l'autorità competente per rilasciare l'autorizzazione può chiedere al giudice di indicare i punti sui quali deve vertere la deposizione del collaboratore. L'autorizzazione può essere generale o limitata a determinati punti.
4. Le stesse regole si applicano alla produzione di documenti ufficiali e al rilascio di attestazioni.
1. Per ogni richiesta del pubblico riguardante informazioni, consultazione di fascicoli o un'attività delle autorità elencate all'articolo 2 della presente legge, l'entità amministrativa competente deve indicare per iscritto i motivi che l'hanno condotta a non concedere l'autorizzazione, a concederla parzialmente o a rinviare la sua trasmissione.
2. L'entità competente invia una copia della sua decisione al Garante per la protezione dei dati e per l'informazione (di seguito, il Garante).
1. L'interessato può ricorrere al Prefetto, o direttamente al Tribunale cantonale.
2. Non appena viene presentato il ricorso, il Prefetto lo notifica al responsabile del trattamento.
3. Il Prefetto tenta la conciliazione al fine di portare le parti a un accordo. A tal fine dispone dei mezzi descritti all'articolo 38 della legge sulla protezione dei dati [A].
4. Se la conciliazione riesce, l'affare è archiviato.
5. In caso di fallimento della conciliazione, il Prefetto emette una decisione che notifica all'entità competente e all'interessato.
1. La procedura è gratuita.
2. Un emolumento può essere percepito in caso di richiesta abusiva.
3. …
1. Il Consiglio di Stato decide definitivamente sulle richieste concernenti la sua attività.
1. Le autorità e gli uffici giudiziari decidono sulle domande relative alle loro attività.
2. Essi emettono una decisione suscettibile di ricorso al Tribunale cantonale entro venti giorni dalla notifica della decisione impugnata.
1. Il Tribunale cantonale decide definitivamente sulle domande riguardanti la sua attività.
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge sul Gran Consiglio [C], l'ufficio del Gran Consiglio decide in via definitiva sulle richieste riguardanti l'attività del Gran Consiglio.
1. Le autorità comunali deliberano sulle domande relative alle loro attività.
1. La procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale è rapida, semplice e gratuita.
2. …
3. Inoltre, la legge sulla procedura amministrativa [D] è applicabile alle decisioni rese in virtù della presente legge, nonché ai ricorsi contro dette decisioni.
1. Il Preposto è incaricato
della procedura di ricorso prevista all'articolo 21 della presente legge; di informare, d'ufficio o su richiesta di privati o di enti, delle modalità di accesso ai documenti ufficiali.
2. Il Funzionario dispone, nell'ambito della procedura di ricorso prevista all'articolo 21, di un diritto di accesso ai documenti ufficiali, anche se questi sono tenuti segreti.
1. Fino all'entrata in vigore di una legge cantonale sulla mediazione amministrativa, il decreto del 21 ottobre 1998 concernente l'attivazione sperimentale dell'ufficio cantonale di mediazione amministrativa è applicabile per analogia alla commissione ristretta prevista all'articolo 21 della presente legge.
1. Il Consiglio di Stato determina per via regolamentare le competenze e le procedure interne per i settori della presente legge che rientrano nella sua competenza [E].
1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Ne pubblicherà il testo conformemente all'articolo 27, numero 2, della Costituzione cantonale [F] e, tramite decreto, ne fisserà la data di entrata in vigore.