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160.01 LEDP CH-VD

Art. 136 Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) - Eccezioni

Titolo IV, Capitolo III, Sezione I
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Art. 136 LEDP - Eccezioni · Eccezioni

1. Non possono essere oggetto di una domanda d'iniziativa

a. il controllo della gestione;

b. il progetto di bilancio e i conti;

c. il progetto di decreto di imposizione;

d. i prestiti e i piazzamenti;

e. l'ammissione di nuovi borghesi;

f. le nomine e le elezioni;

g. i regolamenti che concernono l'organizzazione e il funzionamento del consiglio generale o comunale o i suoi rapporti con la municipalità.

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