160.01
LEDP
CH-VD
Art. 136 Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) - Eccezioni
Titolo IV, Capitolo III, Sezione I
Art. 136 LEDP - Eccezioni · Eccezioni
1. Non possono essere oggetto di una domanda d'iniziativa
a. il controllo della gestione;
b. il progetto di bilancio e i conti;
c. il progetto di decreto di imposizione;
d. i prestiti e i piazzamenti;
e. l'ammissione di nuovi borghesi;
f. le nomine e le elezioni;
g. i regolamenti che concernono l'organizzazione e il funzionamento del consiglio generale o comunale o i suoi rapporti con la municipalità.