CONCORDATO sull'esecuzione della carcerazione amministrativa nei confronti degli stranieri (C-DAE) (C-DAE)
Indice delle disposizioni (49)
Testo normativo (49 Articoli)
1. L'esecuzione della detenzione amministrativa ordinata in virtù della legislazione federale sugli stranieri è retta dal presente concordato
a. se incombe a un Cantone firmatario,
b. se ha luogo in un istituto concordatario.
1. L'esecuzione della detenzione amministrativa per una durata inferiore a 96 ore non è imperativamente disciplinata dal concordato. La Conferenza, definita all'articolo 4 qui di seguito, può modificare questa durata mediante una decisione presa all'unanimità.
2. L'esecuzione delle altre misure coercitive previste dal diritto federale (assegnazione a residenza, divieto di entrare in una determinata regione, perquisizione, ispezione) non è disciplinata dal concordato.
3. Gli organi concordatari possono comunque stabilire raccomandazioni sulla detenzione di breve durata o su altre misure coercitive, in particolare quando queste ultime hanno implicazioni intercantonali.
1. I Cantoni firmatari rimangono competenti in particolare nei seguenti ambiti
a. designazione delle autorità amministrative o giudiziarie competenti ai sensi dell'articolo 13c LSEE [B],
b. organizzazione delle vie di ricorso relative alla decisione di detenzione, al suo mantenimento o alla sua revoca,
c. assistenza, patrocinio a spese dello Stato e rappresentanza delle persone interessate,
d. preparazione ed esecuzione del rimpatrio.
2. In virtù di un accordo particolare con l'autorità cantonale del luogo di detenzione, un Cantone firmatario può delegarle l'esecuzione materiale del rimpatrio.
1. Gli organi del concordato sono
a. la Conferenza romanda dei capi di dipartimento competenti in materia di polizia degli stranieri (di seguito: la Conferenza),
b. il Segretariato della Conferenza,
c. la Commissione concordataria,
d. la Commissione consultiva.
1. La Conferenza è l'organo superiore del concordato.
2. La Conferenza elabora, nei settori in cui lo ritiene necessario, regolamenti attuativi del concordato. Questi regolamenti sono adottati dai cantoni contraenti secondo le norme del loro diritto interno.
3. Essa adotta, nei settori in cui lo ritiene necessario, direttive rivolte ai cantoni contraenti.
4. Prende le decisioni che il concordato le conferisce nella sua competenza.
5. Sorveglia l'applicazione e l'interpretazione del concordato.
6. Può rivolgere ai cantoni contraenti raccomandazioni e proposte.
7. È competente per stipulare convenzioni con un cantone non contraente o un'organizzazione intercantonale al fine dell'esecuzione extracontactuale della detenzione amministrativa.
8. Cura la formazione professionale e la formazione continua del personale degli stabilimenti contraenti e del personale dei cantoni contraenti impiegato nell'esecuzione della detenzione amministrativa.
1. La Conferenza è composta da un rappresentante di ciascuno dei cantoni concordatari, che è un consigliere di Stato designato dal governo cantonale cui appartiene.
2. I membri della Conferenza possono farsi assistere dai loro collaboratori incaricati dell'esecuzione della detenzione amministrativa. I membri della direzione degli stabilimenti concordatari possono anche partecipare alle sedute. La Conferenza può inoltre invitare uno o più rappresentanti della Commissione consultiva.
1. La Conferenza nomina il suo presidente.
2. Essa costituisce un segretariato i cui costi sono supportati congiuntamente dai cantoni concordatari. Essa stabilisce il contributo di ciascun cantone.
3. Si riunisce almeno una volta all'anno e quando un cantone concordatario ne fa richiesta.
4. Stabilisce il proprio modo di procedere.
1. La Conferenza designa il suo segretario.
2. Il segretario prepara le sedute della Conferenza, le sottopone proposte e redige i verbali.
3. Vigila sull'esecuzione delle decisioni della Conferenza ed esegue i compiti che le vengono affidati.
1. La commissione concordataria è composta da persone incaricate dell'applicazione della LMC [A] nei cantoni concordatari, così come dalla direzione degli enti concordatari. I membri sono designati dal capo dipartimento da cui dipendono e dal consiglio della Fondazione definita nell'articolo 32 qui di seguito.
2. Essa è presieduta dal segretario della Conferenza.
3. La commissione concordataria stabilisce il proprio modus operandi.
1. La commissione concordataria ha i seguenti compiti
a. studiare le questioni che le sono sottoposte dalla Conferenza, dal suo segretariato o da uno dei suoi membri;
b. sottomettere alla Conferenza, per il tramite del suo presidente, tutte le proposte utili all'applicazione del concordato.
1. La commissione consultiva è composta da un rappresentante per ogni cantone, designato da quest'ultimo e scelto - al di fuori dell'amministrazione e delle autorità - tra le opere di assistenza attive nell'accoglienza o nell'assistenza agli stranieri.
2. Un rappresentante della commissione concordataria, designato da quest'ultima, partecipa alle sedute con funzione consultiva.
3. La commissione consultiva stabilisce il proprio modo di procedere.
1. La commissione consultiva ha i seguenti compiti
a. procedere agli studi richiesti dalla Conferenza o dal suo segretario,
b. sottoporre alla Conferenza, per il tramite del segretario di quest'ultima, o alla commissione concordataria, per il tramite del presidente di quest'ultima o del suo rappresentante, tutte le proposte che essa ritenga opportune.
1. La detenzione amministrativa ha luogo in un istituto chiuso.
2. La direzione dell'istituto (di seguito: la direzione) può ordinare la detenzione cellulare se questa risulta necessaria per garantire la protezione del detenuto o di un terzo, oppure come sanzione disciplinare.
1. Il detenuto ha diritto al rispetto e alla protezione della sua dignità, della sua integrità fisica e psichica e delle sue convinzioni religiose.
2. L'esercizio dei diritti del detenuto può essere limitato solo nella misura richiesta dalla privazione della libertà, dalle esigenze della vita collettiva nell'istituto o dal normale funzionamento dell'istituto.
1. All'arrivo nell'istituto, al detenuto viene fornita informazione in una lingua che comprende sui diritti e sui doveri derivanti dal regolamento dell'istituto, così come sulle condizioni di detenzione. Gli viene consegnato un elenco delle opere di mutuo aiuto e delle consulenze legali.
2. La direzione propone al detenuto di avvisare una persona a sua scelta, residente in Svizzera, della sua detenzione.
1. Le detenute devono essere separate, nella maggior misura possibile, dai detenuti di sesso maschile, almeno durante il riposo notturno.
2. La direzione può autorizzare eccezioni per tenere conto dei legami familiari.
1. Il detenuto dispone dei suoi effetti personali.
2. La direzione può sequestrare gli oggetti pericolosi, quelli che possono servire a un'evasione e quelli che sono tali da perturbare seriamente l'ordine interno.
3. L'autorità cantonale può confiscare tali oggetti purché la sua legislazione lo permetta.
4. Il denaro del detenuto è depositato presso l'istituto.
5. I beni del detenuto, aumentati dei versamenti effettuati nel frattempo dall'istituto o da terzi e diminuiti dell'importo dei pagamenti a carico del detenuto (ad esempio, acquisti, affitti o riparazioni, fatture varie), gli vengono restituiti contro ricevuta alla sua uscita dall'istituto.
1. Non appena possibile e al più tardi il quarto giorno successivo al suo ingresso nell'istituto, il detenuto deve sottoporsi a una visita medica.
2. L'istituto organizza un servizio medico che provvede alle cure ambulatoriali e alle cure di emergenza.
1. La direzione offre al detenuto, nella misura del possibile, occupazioni retribuite e varie attività.
1. Di norma, il detenuto può accedere liberamente a uno spazio all'aperto durante il giorno.
2. Ha diritto ad almeno un'ora di passeggiata al giorno, fin dall'inizio della detenzione.
1. Il detenuto può corrispondere liberamente.
2. Fatta eccezione per la corrispondenza del rappresentante legale, la corrispondenza in arrivo può essere controllata se vi sono seri indizi riguardanti la presenza di oggetti pericolosi o illeciti. Il detenuto viene informato del controllo.
1. Il detenuto può ricevere visitatori liberamente e senza sorveglianza.
2. L'organizzazione dell'istituto può giustificare delle restrizioni sulla frequenza e sulla durata delle visite. Il detenuto ha diritto ad almeno due ore di visita a settimana.
3. I visitatori possono essere perquisiti. La direzione può ordinare la sorveglianza delle visite se vi sono seri indizi di abuso, rischio di fuga o pericolo per la sicurezza dell'istituto. La visita del legale non può essere sorvegliata.
1. Il detenuto può comunicare liberamente per telefono o per telefax, a proprie spese.
2. La direzione può ordinare la sorveglianza delle comunicazioni se ci sono seri indizi di abuso, rischio di fuga o messa in pericolo della sicurezza dell'istituto. Le comunicazioni con il mandatario non possono essere sorvegliate.
1. L'istituto mette a disposizione del detenuto apparecchi televisivi e radiofonici. Può richiedergli di contribuire alle spese.
2. L'istituto dispone di una biblioteca.
3. Il detenuto può abbonarsi a proprie spese ai giornali e alle riviste di sua scelta.
1. Durante il suo soggiorno nell'istituto, al detenuto viene accreditato un importo giornaliero, fissato dalla Conferenza, a copertura delle sue spese ordinarie.
2. Il detenuto che ha un'occupazione retribuita riceve in conto un importo giornaliero fissato dalla Conferenza.
1. Il detenuto può essere perquisito. I suoi effetti personali e la sua stanza possono essere ispezionati.
2. Le perquisizioni corporali devono essere eseguite da una persona dello stesso sesso.
1. La direzione può pronunciare una sanzione disciplinare nei confronti del detenuto che violi colpevolmente le regole del regime di detenzione o il regolamento dell'istituto.
2. Le sanzioni disciplinari sono l'ammonimento scritto, la revoca dei benefici acquisiti e l'isolamento cellulare. L'isolamento non può durare più di cinque giorni.
1. Il detenuto ha in qualsiasi momento il diritto di ottenere un colloquio con la direzione.
2. Il detenuto ha in qualsiasi momento il diritto di presentare un reclamo riguardo alle sue condizioni di detenzione o alle misure restrittive di cui è oggetto. Il reclamo può essere presentato a qualsiasi autorità cantonale o concordataria.
1. Un regolamento concordatario stabilisce le condizioni e le modalità generali del regime di detenzione. Esso prescrive le vie e le autorità di ricorso.
1. I cantoni concordatari dispongono dei seguenti istituti per l'esecuzione della detenzione amministrativa degli stranieri
a. l'istituto o gli istituti gestiti dalla fondazione concordataria,
b. l'istituto o gli istituti gestiti da uno dei cantoni concordatari, riconosciuti dalla Conferenza.
2. Il riconoscimento (ai sensi della lettera b di cui sopra) è deciso dalla Conferenza tenendo conto del rispetto, da parte dell'istituto cantonale, delle condizioni materiali e dei requisiti qualitativi applicabili alla detenzione amministrativa. Esso può essere accompagnato da condizioni o essere limitato nel tempo.
1. La Conferenza stabilisce il prezzo di pensione di ciascun istituto concordatario.
2. Il prezzo di pensione tende alla copertura dei costi. Può essere differenziato a seconda che il cantone che ordina il collocamento sia un cantone concordatario o meno.
1. Una fondazione di diritto pubblico (qui di seguito: la Fondazione) sarà creata dalla Conferenza, che ne determinerà la sede e l'atto costitutivo secondo i seguenti elementi essenziali
a. lo scopo consiste in particolare nel
- studiare e definire i bisogni in infrastrutture per la detenzione amministrativa,
- realizzare, esercire e gestire uno o più istituti per l'esecuzione della detenzione amministrativa;
b. il capitale di dotazione è sottoscritto dai cantoni concordatari nella misura di Fr. 100 000.- (centomila franchi) ciascuno, con riserva della sottoscrizione ulteriore o in caso di adesione parziale.
1. La Fondazione sottopone il proprio budget e i propri conti alla Conferenza, per approvazione. Le invia una relazione annuale sull'attività.
2. Un eventuale deficit della Fondazione sarà coperto nel modo seguente
a. dal Cantone o dai Cantoni sede degli istituti per un importo fissato dalla Conferenza in funzione dei vantaggi economici e delle altre incidenze per il Cantone sede;
b. il saldo, dai Cantoni concordatari in proporzione alla loro popolazione residente. La Conferenza prende una decisione in merito almeno una volta all'anno e può tenere conto dell'occupazione di un istituto cantonale riconosciuto a favore di un altro Cantone concordatario.
1. La Conferenza costituisce la Fondazione e stabilisce i suoi statuti attraverso un regolamento, ai sensi dell'articolo 5 di cui sopra.
1. I cantoni concordatari si impegnano a collocare nei loro stabilimenti concordatari i detenuti amministrativi soggetti alla loro autorità. Lo stabilimento è tenuto a ricevere questi detenuti.
2. Il collocamento o il trasferimento di un detenuto in un stabilimento non concordatario resta riservato in circostanze particolari, in particolare per motivi di sicurezza o di salute.
3. Se, nel corso della detenzione, la direzione ritiene che un detenuto debba essere trasferito in un altro stabilimento, presenta una richiesta all'autorità di esecuzione del cantone che ha ordinato la detenzione.
1. L'autorità competente di ogni Cantone (autorità di esecuzione) procede al collocamento o al trasferimento secondo il suo libero apprezzamento, in particolare in funzione delle formalità amministrative da espletare, delle modalità prevedibili del respingimento e di considerazioni di sicurezza o d'ordine all'interno dell'istituto.
2. Questa autorità di esecuzione rimane l'unica competente per, in particolare
a. ordinare la revoca della detenzione, sia per una liberazione che in vista del respingimento o per la consegna a un'altra autorità;
b. ordinare restrizioni al regime generale di detenzione fissato dal regolamento dell'istituto;
c. prendere ogni disposizione in merito agli averi depositati sul conto dal detenuto al momento del suo ingresso in detenzione;
d. prendere ogni disposizione al fine di preparare, intraprendere, facilitare e assicurare le procedure volte alla partenza dalla Svizzera del detenuto.
3. La direzione è competente per ogni decisione relativa al regime di detenzione, all'ordine e alla sicurezza dell'istituto.
1. Il regolamento degli istituti concordatari è adottato dalla Fondazione o dal cantone da cui dipende l'istituto. È soggetto all'approvazione della Conferenza, su proposta della commissione concordataria. Non deve contenere nulla di contrario al concordato o alle sue disposizioni di applicazione.
1. La sorveglianza delle condizioni di detenzione negli stabilimenti concordatari è esercitata da un comitato di visitatori (di seguito: il comitato) e da ciascun membro di questo comitato secondo le modalità determinate dal comitato.
2. Questo comitato è composto da tre a nove persone scelte in base alle loro competenze professionali nel campo della detenzione, alla loro indipendenza e alla loro neutralità politica.
3. I membri del comitato sono nominati per quattro anni dalla Conferenza. Il loro mandato è rinnovabile.
4. Il comitato stabilisce le proprie modalità operative. Può avvalersi di esperti la cui missione è temporanea o speciale e il cui mandato è comunicato alla Conferenza.
5. La Conferenza decide degli altri termini del mandato affidato al comitato.
6. Le spese del comitato sono inserite nel bilancio del segretariato della Conferenza.
1. Il comitato esercita la sua sorveglianza mediante
- visite ai luoghi di detenzione,
- visite ai detenuti, con i quali può intrattenersi senza testimoni,
- colloqui con la direzione e il personale degli istituti di detenzione,
- la comunicazione, su sua richiesta, di qualsiasi documento utile detenuto dalla Fondazione, dai Cantoni concordatari o dagli organi concordatari,
- l'audizione di qualsiasi persona che ritenga utile sentire.
2. Il comitato presenta alla Conferenza un rapporto scritto in merito alle sue visite. Può anche riferire oralmente. Il comitato riferisce sulle sue constatazioni e può formulare proposte o raccomandazioni. Riferisce anche su richieste particolari della Conferenza o di un Cantone concordatario.
3. I rapporti del comitato sono confidenziali. Le modalità di un'eventuale pubblicazione sono stabilite congiuntamente dal comitato e dalla Conferenza. La Conferenza decide in merito alla comunicazione dei rapporti di visita alle autorità giudiziarie.
4. Il comitato e ciascuno dei suoi membri, così come gli esperti designati di volta in volta, hanno libero accesso a tutti i locali e a tutte le persone detenute.
1. In virtù di un mandato particolare, un cantone concordatario può affidare al comitato la sorveglianza delle condizioni di detenzione non rientranti nel concordato.
2. In tal caso, le modalità della sorveglianza non dovranno essere meno estese di quelle previste dal concordato.
1. I cantoni concordatari possono designare le autorità e i funzionari autorizzati a visitare gli stabilimenti.
2. Le autorità giudiziarie dei cantoni concordatari incaricate di pronunciare la detenzione, di controllarne i motivi, di prolungarla o di revocarla, possono accedere agli stabilimenti al fine di esercitare la loro competenza legale.
3. La Fondazione è competente ad autorizzare la visita dei luoghi di detenzione da parte di altre persone, in particolare dai membri della commissione consultiva.
1. Salvo che siano a carico del detenuto o di un terzo, le spese mediche necessarie sono sostenute dall'autorità di esecuzione del cantone che ha ordinato la detenzione.
2. La Conferenza può decidere le modalità.
3. Le conseguenze di un incidente verificatosi durante la detenzione sono a carico dell'istituzione.
1. La Conferenza e il segretario mantengono le relazioni del concordato con le autorità federali, senza pregiudicare le abituali relazioni dei cantoni concordatari con la Confederazione.
2. La Fondazione corrisponde direttamente con le autorità federali riguardo all'applicazione dell'articolo 14e, comma primo LSEE [B] e beneficia delle prestazioni federali eventuali, se del caso con riserva delle competenze del proprietario dell'istituto.
3. L'autorità di esecuzione cantonale corrisponde direttamente con le autorità federali riguardo all'applicazione dell'articolo 14e, comma 2 LSEE. Essa incassa la partecipazione federale eventuale.
1. La direzione è autorizzata a richiedere l'intervento della forza pubblica del cantone in cui è situato l'istituto.
1. Ogni controversia tra cantoni concordatari o organi subordinati del concordato è risolta dalla Conferenza in unica istanza.
1. Negli articoli 1 a 12, 30 a 34 e 43 a 49, il concordato entrerà in vigore il 1° febbraio 1997 se sarà stato approvato dalle autorità competenti di almeno due cantoni. Tale approvazione deve essere pubblicata dai cantoni secondo le regole della loro legislazione.
2. L'entrata in vigore delle altre disposizioni del concordato sarà decisa dalla Conferenza, che comunicherà la data ai cantoni contraenti, in particolare per la pubblicazione.
1. Il concordato è aperto all'adesione successiva di qualsiasi cantone svizzero che lo approvi secondo le forme previste dalla sua legislazione. La domanda di adesione è indirizzata alla Conferenza, che stabilisce le modalità di tale adesione, in particolare per quanto riguarda gli oneri finanziari e la partecipazione al capitale della Fondazione.
1. L'esecuzione della detenzione amministrativa in corso al momento dell'entrata in vigore o dell'adesione successiva è disciplinata dal presente concordato, salvo che la normativa precedente sia più favorevole al detenuto.
2. La Conferenza disciplina le altre questioni relative al periodo transitorio.
1. Ciascuno dei cantoni concordatari può denunciare il concordato per la fine di un anno civile, osservando un termine di disdetta di due anni.
2. La dichiarazione di disdetta deve essere indirizzata dal governo cantonale al presidente della Conferenza.