Art. 3 Legge sull'assistenza ai richiedenti l'asilo e a determinate categorie di stranieri (LARA) - Definizioni
Art. 3 LARA - Definizioni · Definizioni
1. Ai sensi della presente legge, si intende per
- Richiedenti l'asilo: le persone designate all'articolo 2, numeri 1 a 3 della presente legge;
- Minore non accompagnato: richiedente l'asilo che non ha raggiunto l'età della maggiore età e il cui rappresentante legale non si trova sul territorio svizzero;
- Assistenza: aiuto ordinario fornito conformemente all'articolo 80 LAsi [A] e alle disposizioni della presente legge;
- Norme di assistenza: principi di base sui quali si fonda la concessione dell'assistenza alle persone che vi hanno diritto in virtù della LAsi e della presente legge;
- Aiuto d'urgenza: aiuto minimo ai sensi degli articoli 12 della Costituzione federale [C], 33 e 34 della Costituzione del 14 aprile 2003 [D], il cui contenuto è definito dalla legge sull'azione sociale vodese [E].