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142.21 LARA CH-VD

Art. 25 Legge sull'assistenza ai richiedenti l'asilo e a determinate categorie di stranieri (LARA) - Prescrizione [ 5 ]

Titolo III, Capitolo I
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Art. 25 LARA · Prescrizione [ 5 ]

1. L'obbligo di restituzione si prescrive in dieci anni a decorrere dal giorno in cui è stata fornita l'ultima prestazione.

2. Quando un beneficiario ha indotto in errore l'autorità competente riguardo alla sua situazione finanziaria, il diritto al rimborso si prescrive in un anno a decorrere dal giorno in cui l'autorità competente ne è venuta a conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni a partire dalla concessione della prestazione indebita.

3. Quando il beneficiario ha indotto in errore in modo continuo o ripetuto l'autorità competente riguardo alla sua situazione finanziaria, il diritto al rimborso si prescrive in dieci anni a decorrere dal giorno in cui è stata fornita l'ultima prestazione indebita.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

PE.2016.0397 · vd (Art. 25 al. 2 LARA)
Asylum Seeker Reimbursement Obligation Statute of Limitations Appeal
This cantonal provision was used to determine the prescription period for unduly received benefits during the time frame covered by this law, based on the substitution of grounds allowed by the court.