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142.01.1 RLCH CH-VD

Regolamento di applicazione della legge del 9 maggio 1983 sul controllo degli abitanti (RLCH) - Forma delle dichiarazioni [ 7 ] (RLCH)

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

Sezione I

1. In linea di principio, le persone obbligate alle dichiarazioni devono presentarsi personalmente all'ufficio di controllo degli abitanti.

1bis. I tutori e i curatori possono effettuare le comunicazioni per corrispondenza per conto delle persone interessate.

2. Fanno eccezione i locatori (art. 14 LCH) [A], che hanno la facoltà di effettuare le loro dichiarazioni per corrispondenza.

3. La comunicazione da parte del locatore non esonera l'ospite dalle formalità che deve eseguire personalmente, e viceversa.

Sezione I

1. Sono considerate locatori, in particolare, le persone che ospitano il loro personale e i locatari nei confronti dei loro sublocatari per una durata superiore a 3 mesi.

Sezione I

1. Ad eccezione dei detenuti (art. 13 LCH [A]), ogni persona, inclusi i minorenni e le persone private dei loro diritti civili, deve essere segnalata e registrata nel luogo della sua residenza effettiva, indipendentemente dal luogo del suo domicilio civile.

Sezione I

1. Le persone in soggiorno devono fornire la prova della loro residenza in un altro comune, producendo un'attestazione di residenza. Se il soggiorno è duraturo, l'ufficio di controllo degli abitanti può richiedere che questa prova sia rinnovata ogni anno, a meno che la persona non sia iscritta nel registro cantonale delle persone o in qualsiasi altra base di dati che consenta di verificare l'indirizzo di residenza.

Sezione II

1. Il Servizio della popolazione coordina l'attività degli uffici comunali.

2. Arbitra le loro controversie.

Sezione II

1. Registro della popolazione residente (art. 17, cap. 4, LCH) [A] deve consentire di distinguere tra le persone stabilite e quelle in soggiorno.

Sezione II

1. L'ufficio di controllo degli abitanti redige, tra l'altro, il censimento annuale al 31 dicembre e aggiorna il conteggio degli arrivi e delle partenze per la statistica progressiva della popolazione dei comuni.

Sezione II

1. L'ufficio di controllo degli abitanti rilascia alle persone che ne giustificano la necessità attestati di stabilimento o di soggiorno, di partenza o di avviso di partenza o qualsiasi altro attestato rientrante nella competenza dell'ufficio di controllo degli abitanti.

Sezione II

1. Le decisioni dell'ufficio di controllo degli abitanti possono essere oggetto di ricorso presso il comune entro dieci giorni dalla loro comunicazione.

2. Quando comportano il rifiuto di una richiesta, tali decisioni devono essere motivate e menzionare le vie e i termini di ricorso.

Sezione V

1. I comuni possono prevedere, per via regolamentare, la riscossione di un emolumento per

- la registrazione di una dichiarazione di arrivo, di partenza, di cambiamento di stato civile o di indirizzo,

- il rilascio di un attestato di domicilio o di dimora, di partenza o di annuncio di partenza o qualsiasi altro attestato rientrante nella competenza dell'ufficio di controllo degli abitanti.

- la registrazione della proroga della dimora per più di un anno quando la residenza principale è mantenuta in un altro comune,

- la comunicazione di informazioni a privati (art. 22, cpv. 1 LCH) [A],

- la comunicazione di informazioni a enti di diritto pubblico che svolgono un'attività commerciale, salvo se una disposizione espressa di diritto federale o cantonale consente loro di ottenere tali informazioni gratuitamente.

- le spese di istruttoria o di sollecito se l'abitante non effettua le sue dichiarazioni conformemente agli articoli 3 e 5 LCH.

2. Questo emolumento non supererà i quaranta franchi per operazione.

3. È fatto salvo il regolamento che fissa gli emolumenti in materia di polizia degli stranieri e di asilo [C].

Sezione V

1. L'autorità che autorizza la trasmissione di dati in applicazione dell'articolo 22, comma 3, LCH [A] stabilisce nella sua decisione l'importo dei diritti percepiti, in funzione dell'entità e della difficoltà del lavoro svolto dall'ufficio di controllo degli abitanti.

Sezione V

1. L'onorario è pagato contro ricevuta, che può essere rilasciata con una semplice indicazione sul documento consegnato.

Sezione V

1. Le formalità compiute in virtù dell'articolo 7, comma 2, LCH [A] sono esenti da diritti.

2. L'ufficio di controllo degli abitanti può inoltre rinunciare a qualsiasi percezione in caso di indigenza.

Sezione VI

1. Le infrazioni al presente regolamento sono punite conformemente all'articolo 24 LCH [A].

Sezione VI

1. Il regolamento di esecuzione del 26 marzo 1940 della legge del 22 novembre 1939 sul controllo degli abitanti è abrogato.

Sezione VI

1. Il Dipartimento della giustizia, della polizia e degli affari militari [D] è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento che entrerà in vigore il 1° luglio 1984.

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