Legge sulla polizia giudiziaria (LPJu) - [ 4 ] (LPJU)
Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
1. La polizia giudiziaria indaga sui reati di propria iniziativa, su denuncia di privati o di autorità nonché su mandato del Ministero pubblico.
2. L'estensione dei suoi diritti e dei suoi obblighi è determinata dal Codice di procedura penale svizzero [A] e dalla presente legge.
1. La polizia giudiziaria è esercitata
a. dalla polizia di sicurezza;
b. dalla gendarmeria;
c. dalla polizia comunale o intercomunale nei casi previsti dalla presente legge. La polizia intercomunale ha le stesse competenze della polizia comunale;
d. dagli agenti permanenti della fauna e della pesca, nell'ambito delle loro competenze fissate nella legislazione sulla fauna e sulla pesca;
e. dalla polizia cantonale del commercio e dalla polizia comunale o intercomunale del commercio nell'ambito delle competenze fissate nelle legislazioni cantonali e comunali.
1. Il Consiglio di Stato può decidere, previo avviso del Consiglio cantonale di sicurezza e della Direzione operativa, che una polizia comunale o una sezione di polizia comunale abbia competenza di polizia giudiziaria su tutto o parte del territorio per il quale beneficia di un'accreditamento.
2. Il comandante della polizia cantonale può, per le esigenze di un'indagine in corso, investire una polizia comunale dei poteri conferiti dalla legge alla polizia giudiziaria.
1. Quando una delle polizie menzionate all'articolo 2 intraprende delle misure d'investigazione, le altre devono collaborare con essa. In particolare, le comunicano tutte le informazioni che possono possedere e che possono contribuire all'inchiesta.
2. Nell'ambito della cooperazione di polizia e fatto salvo l'articolo 73 del Codice di procedura penale svizzero [B], la polizia responsabile dell'inchiesta trasmette alle altre tutte le informazioni che possono interessarle, in particolare quelle che permettono di prevenire o di scoprire un reato.
3. L'apertura di un'inchiesta sul territorio cantonale comporta un annuncio immediato e completo delle investigazioni condotte in questo contesto alla polizia cantonale.
1. Sono riservate le disposizioni legali che attribuiscono alla polizia di sicurezza, alla gendarmeria e alla polizia locale compiti di polizia amministrativa.
1. Il comandante della polizia cantonale è capo della polizia giudiziaria.
2. La polizia di sicurezza e la gendarmeria gli sono direttamente subordinate.
3. Lo stesso vale per la polizia comunale quando interviene in un'indagine in virtù dei poteri che le sono conferiti in applicazione dell'articolo 3, comma 1 o 2.
1. Le misure coercitive previste dal Codice di procedura penale [A], con esclusione dell'apprensione, del diritto di seguito e dell'ordine di comparizione, possono essere ordinate solo dagli agenti di polizia designati dal Consiglio di Stato, su proposta del capo della polizia giudiziaria.
2. L'arresto provvisorio di una persona colta in flagranza di reato di contravvenzione o intercettata immediatamente dopo un tale atto deve essere approvato, se supera le tre ore, da un funzionario superiore di polizia appositamente designato dal Consiglio di Stato.
1. I mandati affidati dal Pubblico Ministero o dal tribunale alla polizia sono indirizzati al capo della polizia giudiziaria. Quest'ultimo decide chi dovrà eseguirli e li trasmette al più presto all'agente da lui designato.
2. L'agente designato riferisce direttamente al mandante e invia senza indugio una copia del suo rapporto al capo della polizia giudiziaria.
1. In caso di emergenza, ogni agente di polizia giudiziaria può essere richiesto direttamente. Il capo della polizia giudiziaria ne è informato dal procuratore richiedente.
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 2, lettera c) e 3 sopra citati, la polizia comunale collabora con l'azione della polizia giudiziaria nella misura stabilita dagli articoli seguenti.
1. Quando nell'esercizio delle sue funzioni, anche amministrative, scopre fatti di interesse per la polizia giudiziaria, la polizia comunale è tenuta a comunicarli a quest'ultima.
1. La polizia comunale riceve le denunce e procede alle varie azioni e constatazioni ad esse collegate nella misura prevista all'articolo 18 sottostante; le trasmette immediatamente alla polizia giudiziaria, salvo quelle che non necessitano di misure investigative immediate.
1. La polizia comunale è tenuta a segnalare immediatamente all'autorità competente le infrazioni perseguibili d'ufficio che giungono a sua conoscenza.
1. Nei casi sospetti, la polizia comunale fa immediatamente rapporto alla polizia giudiziaria.
2. Prende al bisogno le prime misure conformemente all'articolo 18.
1. La polizia comunale ha il diritto di arrestare qualsiasi persona colta in flagranza di reato.
2. Essa consegna senza indugio al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria la persona arrestata.
1. Nei casi previsti dagli articoli 14, 15 e 16, la polizia comunale si conforma alle istruzioni fornitele dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria.
2. Nel caso in cui un evento richieda misure investigative immediate, la polizia comunale adotta misure conservative d'urgenza. In particolare, essa prende le disposizioni necessarie per mantenere i luoghi nello stato in cui si trovano e, se del caso, trattiene a disposizione del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria i presunti autori del reato, i danneggiati e i testimoni.
3. La polizia comunale che interviene informa immediatamente la polizia giudiziaria, la quale stabilisce la prosecuzione delle operazioni in collaborazione con il Pubblico Ministero. Essa redige un rapporto delle proprie constatazioni e delle misure adottate.
4. La collaborazione tra la polizia comunale e la polizia giudiziaria deve, per quanto possibile, esimere una persona coinvolta dall'essere confrontata con più interventi di corpi differenti per lo stesso evento.
1. La polizia comunale è tenuta a prestare assistenza agli agenti della polizia giudiziaria quando ne è richiesta.
1. Il Ministero pubblico, le autorità penali competenti in materia di contravvenzioni e i tribunali possono avvalersi della polizia comunale
- quando necessitano della forza pubblica per determinate operazioni urgenti, in particolare per notificare mandati;
- per eseguire mandati di comparizione;
- per redigere rapporti di informazione; la polizia comunale trasmette una copia di tali rapporti alla polizia cantonale.
1. I guardiacaccia e i guardaboschi sono tenuti a segnalare immediatamente all'autorità competente tutte le infrazioni perseguibili d'ufficio di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Le disposizioni di polizia del Codice rurale [C] e della legge forestale [D] rimangono riservate.
1. Il Dipartimento di Giustizia e Polizia [E] può invitare la polizia locale a frequentare corsi di istruzione. Organizza e dirige tali corsi.
1. Gli agenti e gli ausiliari della polizia giudiziaria sono soggetti alle misure disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti del corpo al quale appartengono.
2. Le sanzioni sono inflitte dai rispettivi superiori, previo parere, se del caso, del capo del servizio incaricato della polizia cantonale.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni legali o regolamentari incompatibili con la presente legge.
1. Il Consiglio di Stato è incaricato della pubblicazione e dell'esecuzione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1942.