Legislator Giurisprudenza & Legislazione
133.13.1 RISE CH-VD

Regolamento recante disposizioni di diritto del lavoro per le persone che partecipano a un'indagine mascherata (RISe) - Oggetto e campo di applicazione (RISE)

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

1. I rapporti di lavoro degli agenti infiltrati designati dallo Stato sono soggetti al diritto applicabile al personale dello Stato di Vaud. Sono fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

2. Il comandante della polizia cantonale negozia e conclude gli accordi necessari quando gli agenti designati sono membri di un altro corpo di polizia.

3. Gli agenti infiltrati che non sono già collaboratori dello Stato sono assunti con contratto a tempo determinato, come previsto dall'articolo 19, comma 2 della legge sul personale dello Stato di Vaud [C].

4. Il presente regolamento è altresì applicabile alle persone di contatto.

1. Le spese supplementari degli agenti infiltrati che non sono coperte dall'indennità prevista nella normativa applicabile al personale dello Stato di Vaud sono rimborsate nella misura in cui sono indispensabili alla missione degli agenti infiltrati o al ruolo che devono interpretare.

2. Le spese supplementari sono giustificate e, nella misura del possibile, provate da documenti.

1. Lo Stato indennizza i danni materiali subiti da un agente infiltrato nell'esercizio delle sue funzioni, senza colpa da parte sua.

1. Sono altresì considerati infortuni sul lavoro per gli agenti infiltrati e le persone di contatto gli incidenti che si verificano a causa di un'azione diretta contro di loro in relazione alla loro funzione.

1. Qualora il datore di lavoro, in seguito a una prestazione fornita, rappresenti i diritti dell'agente infiltrato o dei suoi superstiti nei confronti di terzi, egli deve rinunciare a far valere un danno

a. se non è possibile mantenere segreta la vera identità dell'agente infiltrato e

b. se tale procedura è idonea a mettere seriamente in pericolo la vita o l'integrità fisica dell'agente infiltrato o di membri della sua famiglia.

1. Se risulta indispensabile prendere misure volte a proteggere la vita e l'integrità fisica dell'agente infiltrato, della persona di contatto o di un membro della loro famiglia durante o dopo la missione, l'autorità di assunzione fornisce le prestazioni appropriate o copre in tutto o in parte i costi.

2. Se la messa in pericolo della vita o dell'integrità fisica è causata o aggravata dal comportamento colpevole intenzionale del titolare del diritto, l'autorità di assunzione può ridurre di conseguenza le sue prestazioni o rifiutare qualsiasi prestazione.

3. La copertura delle spese è possibile solo per le misure per le quali l'autorità di polizia competente ha dato preventivamente il suo accordo. In caso di emergenza, è possibile rinunciare a un accordo preventivo.

1. Il Dipartimento della Sicurezza e dell'Ambiente è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento che entra in vigore il 1º novembre 2005.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →