Definizione (DPREV)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. Il presente decreto mira a instaurare una politica pubblica di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento.
1. Sono soggetti al presente decreto
1. Si intende per radicalizzazione il processo attraverso il quale una persona adotta posizioni sempre più estreme sul piano politico, sociale o religioso, che possono arrivare fino al ricorso alla violenza estrema per raggiungere i propri scopi.
1. Il Consiglio di Stato mette a disposizione del pubblico una linea telefonica gratuita, appositamente destinata alla prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento, nonché un dispositivo di comunicazione (modulo online, in particolare).
2. A seguito di un'informazione preliminare al collaboratore interessato e alla persona chiamante, il servizio che gestisce la linea telefonica è autorizzato a registrare, o a far registrare dal servizio incaricato dell'informatica, le conversazioni a fini di trascrizione, formazione e qualità.
1. Il Consiglio di Stato nomina un gruppo operativo multidisciplinare, incaricato di garantire la presa in carico e il monitoraggio dei casi relativi alla prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento.
2. Il gruppo operativo può essere interpellato tramite il servizio di reperibilità telefonica o da qualsiasi ente pubblico.
3. Il gruppo operativo può avvalersi dell'aiuto di esperti.
4. Rappresentanti delle entità soggette al presente decreto possono partecipare ai suoi lavori.
5. Il gruppo operativo riferisce al Consiglio di Stato.
1. Il gruppo operativo è autorizzato a trattare i dati personali, comprese le informazioni sensibili e i profili di personalità, necessari all'esecuzione dei compiti assegnati dal presente decreto. In particolare, può trattare tutti i dati che consentono di stabilire se una persona si è radicalizzata e se quindi rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico.
2. D'ufficio o su richiesta, i collaboratori delle entità soggette al presente decreto comunicano al gruppo operativo i dati personali, comprese le informazioni sensibili e i profili di personalità, di cui sono a conoscenza in virtù della loro attività professionale se hanno un legame con la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento.
3. Il gruppo operativo può comunicare dati personali, comprese informazioni sensibili e profili di personalità, alle entità soggette al presente decreto incaricate di seguire o trattare un caso relativo alla prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento.
1. Il gruppo operativo prende le misure necessarie per garantire la sicurezza dei file e dei dati personali che tratta. Risolve la questione della responsabilità della protezione dei dati, dei dati da inserire, della loro durata di conservazione, del loro accesso, nonché dell'organizzazione e dell'utilizzo del sistema informativo.
1. Il presente decreto entra in vigore con l'accettazione da parte del Gran Consiglio.
2. La sua validità è limitata al 30 giugno 2024.
3. La politica pubblica di prevenzione istituita mediante il presente decreto sarà oggetto di una procedura di valutazione.
1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Ne pubblicherà il testo conformemente all'articolo 84, comma 1, lettera a) della Costituzione cantonale e lo metterà in vigore, tramite decreto, conformemente all'articolo 8, comma 1.