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111.20.1 CH-VD

Regolamento del Fondo cantonale Interreg (RF-Interreg) - Ma

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Vaud
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

1. Il Fondo cantonale Interreg (di seguito: il Fondo) ha lo scopo di finanziare progetti Interreg A (cooperazione transfrontaliera), B (cooperazione transnazionale) e C (cooperazione interregionale), con partecipazione vodese.

1. Il Fondo è finanziato dal bilancio di funzionamento dell'Ufficio degli Affari Esteri (OAE).

1. I beneficiari ammissibili a titolo dei progetti Interreg possono richiedere il Fondo, segnatamente

a. i servizi cantonali;

b. i comuni;

c. le scuole universitarie;

d. le associazioni;

e. le imprese e altre persone giuridiche.

2. Non sussiste alcun diritto all'ottenimento di un aiuto proveniente dal Fondo.

1. L'erogazione di aiuti a fondo perduto deve soddisfare le seguenti condizioni

a. il rispetto della legislazione cantonale, in particolare della legge sulle sovvenzioni [D], e

b. l'accettazione del dossier da parte delle istanze decisionali miste dei programmi Interreg interessati.

2. La somma totale degli aiuti a fondo perduto concessi dal Fondo non può superare il saldo disponibile del Fondo, inclusi gli impegni.

1. La domanda di aiuto è indirizzata per iscritto all'OAE.

2. Essa comprende la presentazione di un fascicolo completo e documentato, nonché la produzione di tutti i documenti tecnici e finanziari (bilanci, conti del o dei richiedenti, rapporti di realizzazione, ecc.) richiesti dall'OAE e necessari per la valutazione del progetto.

3. L'autorità competente decide sull'accettazione dei progetti e comunica la sua decisione ai richiedenti.

1. Le decisioni sono annunciate come tali e menzionano le vie e i termini di ricorso.

1. Il Dipartimento responsabile per gli affari transfrontalieri per il Consiglio di Stato (di seguito: il Dipartimento) decide sul finanziamento dei progetti.

2. L'aiuto massimo concesso è di Fr. 100'000.- per progetto.

1. L'Ufficio degli affari esteri (UCAE), incaricato del monitoraggio degli affari transfrontalieri, ha le seguenti competenze

a. gestire il Fondo;

b. presentare, se necessario con il parere dei servizi cantonali interessati, i progetti richiesti al Dipartimento per approvazione;

c. convalidare e firmare i documenti amministrativi e finanziari entro i limiti delle proprie competenze (firma collettiva a due);

d. erogare gli aiuti al beneficiario;

e. informare il Dipartimento sull'avanzamento dei progetti significativi e fornirgli periodicamente un rapporto sugli aiuti concessi tramite il Fondo;

f. informare semestralmente il dipartimento preposto alle finanze [E] sulla situazione degli impegni.

1. L'OAE garantisce che le spese siano fondati e giustificati.

2. Controlla che il progetto sia realizzato conformemente al fascicolo depositato.

1. Il beneficiario deve inviare per iscritto all'OAE la propria richiesta di pagamento, accompagnata dai documenti giustificativi richiesti.

2. Gli aiuti concessi sono versati dal dipartimento responsabile degli affari esteri [E] una volta effettuate le verifiche, nel rispetto in particolare delle disposizioni della legge sulle sovvenzioni.

3. Il pagamento dell'aiuto concesso avviene in una o più tranche, secondo le modalità concordate con l'OAE.

4. L'aiuto concesso deve essere reso visibile dai promotori del progetto su tutta la documentazione di comunicazione con il logo del Cantone di Vaud secondo le direttive impartite dall'OAE.

1. Il regolamento del 12 dicembre 2007 sul Fondo cantonale Interreg è abrogato.

1. Il Dipartimento è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, che entra in vigore a partire dal 1º maggio 2023.

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