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40.4101 GNG CH-UR

Articolo 48 Legge sull'utilizzazione dei corsi d'acqua (GNG) - Esecuzione

Disposizioni finali e transitorie
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Articolo 48 GNG · Esecuzione

1. Il Consiglio di Stato attua questa legge.

2. Laddove non sia stabilito altrimenti, si considera esso l'autorità cantonale competente ai sensi della legge federale sullo sfruttamento delle forze idriche (RS 721.80).

3. Nell'ambito del diritto organizzativo, può trasferire le sue competenze ai sensi di questa legge, in casi specifici o in generale, alla direzione competente.

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