40.1111
PBG
CH-UR
Articolo 95 Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBG) - Distanza dai confini e dagli edifici
Diritto edilizio pubblico - Diritto edilizio sostanziale - Norme sulle distanze
Articolo 95 PBG · Distanza dai confini e dagli edifici
1. La distanza di confine è costituita dalla distanza di base, dal supplemento per lunghezza maggiore e dal supplemento per altezza maggiore.
2. La distanza tra gli edifici corrisponde alla somma delle due distanze di confine.
3. Per altre costruzioni e impianti si applica il metro di confine di diritto privato, a meno che le disposizioni esecutive non prevedano una distanza maggiore.
4. Il Consiglio di Governo emana le disposizioni dettagliate in un regolamento.