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Articolo 95 Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBG) - Distanza dai confini e dagli edifici

Diritto edilizio pubblico - Diritto edilizio sostanziale - Norme sulle distanze
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Articolo 95 PBG · Distanza dai confini e dagli edifici

1. La distanza di confine è costituita dalla distanza di base, dal supplemento per lunghezza maggiore e dal supplemento per altezza maggiore.

2. La distanza tra gli edifici corrisponde alla somma delle due distanze di confine.

3. Per altre costruzioni e impianti si applica il metro di confine di diritto privato, a meno che le disposizioni esecutive non prevedano una distanza maggiore.

4. Il Consiglio di Governo emana le disposizioni dettagliate in un regolamento.

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