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Articolo 92 Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBG) - Costruzioni e strutture su aree di traffico pubblico

Diritto edilizio pubblico - Diritto edilizio sostanziale - Norme sulle distanze
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Articolo 92 PBG · Costruzioni e strutture su aree di traffico pubblico

1. Dove il piano di utilizzazione o le linee di costruzione non richiedono una distanza maggiore, per edifici e impianti rispetto alle aree di traffico pubblico deve essere mantenuta una distanza di almeno quattro metri. La distanza si misura dalla parte più esterna dell'impianto rispetto all'area di traffico.

2. La direzione competente può concedere eccezioni lungo le aree di traffico pubblico del cantone, mentre il consiglio comunale può consentire tali eccezioni lungo le aree di traffico pubblico del comune, se sono soddisfatte le condizioni necessarie.

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