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Articolo 78 Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBG) - Prontezza edificatoria

Diritto Edilizio Pubblico - Diritto Edilizio Sostanziale - Normative Edilizie Cantonali
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Articolo 78 PBG - Prontezza edificatoria · Prontezza edificatoria

1. Edifici e impianti possono essere costruiti solo su terreni edificabili. Un terreno è edificabile se

a) il piano di utilizzo consente una costruzione adeguata

b) è sufficientemente urbanizzato o se è garantito che sarà urbanizzato adeguatamente e tempestivamente

2. Un terreno è urbanizzato quando, in base al suo utilizzo, vi sia un adeguato accesso e le necessarie strutture per la fornitura di acqua ed energia, nonché per lo smaltimento delle acque reflue.

3. La fornitura idrica comprende acqua potabile sufficiente e pulita e, nella misura in cui sia ragionevole, una protezione antincendio adeguata. Il comune può riservare alle strutture pubbliche di approvvigionamento idrico il diritto di esclusività.

4. Per terreni più grandi e in gran parte ancora non edificati, l'autorità edilizia può richiedere un piano di quartiere o un piano di progettazione del quartiere, qualora l'edificazione possa avere effetti significativi sull'ordine di utilizzo e urbanizzazione, sull'ambiente o sull'aspetto urbano e paesaggistico.

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