Articolo 45d Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBG) - Contributo sul plusvalore
Articolo 45d PBG · Contributo sul plusvalore
1. Per compensare i notevoli vantaggi derivanti da misure di pianificazione, il Cantone impone un contributo di incremento di valore.
2. Il contributo è pari al 20 percento dell'incremento di valore che si verifica
a) con la nuova e permanente assegnazione di terreni a una zona edificabile (inserimento in zona) oppure
b) con l'assegnazione di terreni da una zona edificabile a un'altra tipologia di zona edificabile con migliori possibilità di utilizzo (conversione di zona).
3. L'incremento di valore corrisponde alla differenza tra il valore di mercato del fondo immediatamente prima e dopo la modifica del piano.
4. L'incremento di valore calcolato deve essere ridotto dell'importo utilizzato entro due anni per procurarsi una struttura agricola sostitutiva per l'autogestione.