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40.1111 PBG CH-UR

Articolo 45d Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBG) - Contributo sul plusvalore

**Diritto Urbanistico - Pianificazione Territoriale Comunale - Piano di Utilizzazione - Compensazione dei Vantaggi di Pianificazione**
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Articolo 45d PBG · Contributo sul plusvalore

1. Per compensare i notevoli vantaggi derivanti da misure di pianificazione, il Cantone impone un contributo di incremento di valore.

2. Il contributo è pari al 20 percento dell'incremento di valore che si verifica

a) con la nuova e permanente assegnazione di terreni a una zona edificabile (inserimento in zona) oppure

b) con l'assegnazione di terreni da una zona edificabile a un'altra tipologia di zona edificabile con migliori possibilità di utilizzo (conversione di zona).

3. L'incremento di valore corrisponde alla differenza tra il valore di mercato del fondo immediatamente prima e dopo la modifica del piano.

4. L'incremento di valore calcolato deve essere ridotto dell'importo utilizzato entro due anni per procurarsi una struttura agricola sostitutiva per l'autogestione.

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