Articolo 40 Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBG) - Zona di pericolo
Articolo 40 PBG · Zona di pericolo
1. Il Cantone prepara mappe del pericolo vincolanti per le autorità nelle aree insediative. I comuni prendono in considerazione la mappa del pericolo nella pianificazione dell'uso del suolo e delimitano, ove necessario, le zone di pericolo.
2. Le zone di pericolo comprendono aree minacciate da valanghe, frane, cadute massi, inondazioni o altri eventi naturali. Sono suddivise, secondo le mappe del pericolo cantonali, in zone con pericolo significativo (rosso), con pericolo medio (blu) e con pericolo ridotto (giallo).
3. Nella zona di pericolo (rosso), non possono essere costruiti nuovi edifici e impianti destinati alla permanenza di persone e animali. Edifici e impianti esistenti destinati alla permanenza di persone e animali possono essere solo mantenuti; la garanzia del diritto acquisito è valida solo in questo ambito. Altri edifici e impianti sono consentiti solo se necessari per la specifica localizzazione e se vengono protetti in larga misura da distruzione tramite misure di protezione.
4. Nella zona di pericolo (blu), edifici e impianti destinati alla permanenza di persone e animali possono essere costruiti solo se il rischio di danno viene ridotto a un livello ragionevole mediante una scelta del sito adeguata o misure di protezione appropriate.
5. Nel caso di progetti di costruzione nella zona di pericolo (giallo), i richiedenti devono essere informati sulla situazione di pericolo.
6. In assenza di mappe del pericolo cantonali, questa disposizione è da applicarsi in modo analogo.