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40.1111 PBG CH-UR

Articolo 28 Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBG) - Zona per edifici e impianti pubblici

Diritto Urbanistico - Pianificazione Territoriale dei Comuni - Piano di Utilizzazione - Zone Edificabili
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Articolo 28 PBG · Zona per edifici e impianti pubblici

1. Nella zona destinata a edifici e impianti pubblici sono ammissibili edifici e impianti pubblici o al servizio di interessi pubblici.

2. Sono considerati edifici e impianti pubblici o al servizio di interessi pubblici, in particolare, gli edifici dell'amministrazione pubblica, le scuole, gli ospedali, le case di cura, le chiese, i monasteri, i cimiteri, gli impianti di approvvigionamento e smaltimento, nonché le strutture sportive e ricreative pubbliche.

3. Gli usi privati sono consentiti se di natura secondaria e se non pregiudicano l'uso conforme alla zona.

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