Articolo 17 Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBG) - Contenuto
Articolo 17 PBG · Contenuto
1. Nell'ambito di questa legge e dei regolamenti basati su di essa, i comuni emanano un regolamento edilizio per l'intero territorio comunale e disposizioni speciali per l'edilizia e l'uso per singole zone.
2. In particolare devono essere emanate disposizioni riguardanti
a) la misura dell'uso edilizio e operativo
b) contributi e imposte sostitutive secondo questa legge, qualora non siano regolate in un atto normativo speciale del comune
c) le autorità edilizie competenti, se il consiglio comunale non assume questo compito
3. Il regolamento edilizio deve prevedere per le singole zone un utilizzo minimo.
4. Il regolamento edilizio del comune è valido solo se è approvato dal consiglio esecutivo. Il consiglio esecutivo lo approva se è conforme al diritto superiore.