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Articolo 108 Legge sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBG) - Decisione: Approvazione del Cantone

Diritto Edilizio Pubblico - Diritto Edilizio Formale - Procedura di Concessione Edilizia
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Articolo 108 PBG · Decisione: Approvazione del Cantone

1. Costruzioni e impianti al di fuori delle zone edificabili richiedono, oltre al permesso di costruzione, l'approvazione della direzione competente.

2. L'autorità edilizia inoltra le domande per progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili alla direzione competente, se ritiene che siano soddisfatte le condizioni per un permesso di costruzione. In caso contrario, respinge la domanda di propria iniziativa.

3. L'autorità edilizia comunica al richiedente la decisione del Cantone insieme alla propria decisione relativa alla costruzione.

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