Regolamento sull'esercito e sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (MWR) (MWR)
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1. Questo regolamento attua le disposizioni della legge federale sull'esercito e l'amministrazione militare, della legge penale militare (MStG SR [321.0](https://db.clex.ch/link/Bund/321.0/de)), della legge federale sull'assicurazione militare, della legge federale sulla tassa di esonero dall'obbligo militare e dell'ordinanza sull'obbligo di servizio militare, nella misura in cui i cantoni ne sono competenti.
1. La Direzione della Sicurezza supervisiona l'esecuzione di questo regolamento.
2. Essa svolge i compiti che le sono affidati da questo regolamento.
1. L'Ufficio per la protezione della popolazione e la difesa civile attua la legislazione federale menzionata nell'articolo 1, nella misura in cui il cantone è competente e la legislazione superiore e il presente regolamento non dispongano diversamente.
1. L'Ufficio per la protezione civile e militare esegue le sanzioni disciplinari ai sensi del Codice penale militare, nella misura in cui il cantone di residenza ne ha la competenza.
2. Se la sanzione disciplinare non viene pagata, l'Ufficio per la protezione civile e militare la trasforma in arresto.
3. L'Ufficio per l'esecuzione delle pene esegue su incarico dell'Ufficio per la protezione civile e militare l'arresto fuori servizio (Art. 192 MStG). Le disposizioni del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure (RB 3.9321) sono applicabili per analogia.
1. Contro le ordinanze penali e le disposizioni relative alla conversione delle multe in arresto, i condannati possono presentare ricorso scritto al Consiglio di Stato entro dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza.
2. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento sulla giurisdizione amministrativa (RB 2.2345), salvo diversa disposizione del diritto federale.
1. L'obbligo di assistenza amministrativa è disciplinato dall'articolo 24 del WPEG.
1. La Commissione di Ricorso è il Tribunale Superiore.
2. Il procedimento è regolato dal Regolamento sulla Giustizia Amministrativa (RB 2.2345), salvo disposizione contraria del diritto federale.
1. L'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 44 paragrafo 2 WPEG e il giudice penale ai sensi dell'articolo 44 paragrafo 4 WPEG è il tribunale regionale competente.
1. Il Tribunale Superiore è il tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione militare.
2. Esso giudica i ricorsi che la legislazione federale sull'assicurazione militare trasferisce al tribunale cantonale delle assicurazioni.
1. Il procedimento dinanzi alla Corte Suprema in materia di assicurazione militare è disciplinato dalle disposizioni stabilite dal regolamento sulla procedura di diritto amministrativo (RB 2.2345) per il ricorso al tribunale amministrativo, salvo diversa disposizione del diritto federale.
1. Il regolamento del 6 luglio 1999 sul servizio militare è abrogato.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.