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3.3111 IVöBLMP CH-UR

Articolo 7 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (IVöB) - Esenzione dall'assoggettamento

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Articolo 7 IVöB - Esenzione dall'assoggettamento · Esenzione dall'assoggettamento

1. Se in un mercato settoriale ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 esiste una concorrenza effettiva, l'Organo Intercantonale per gli Appalti Pubblici (InöB) può proporre al Consiglio federale di esentare in tutto o in parte le relative acquisizioni dall'applicazione del presente accordo. Gli enti aggiudicatori operanti nel mercato settoriale interessato hanno il diritto di presentare una richiesta pertinente all'InöB.

2. Un'esenzione è valida per le acquisizioni corrispondenti di tutti gli enti aggiudicatori operanti nel mercato settoriale interessato.

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