3.3111
IVöBLMP
CH-UR
Articolo 7 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (IVöB) - Esenzione dall'assoggettamento
**Ambito di Applicazione - Ambito di Applicazione Soggettivo**
Articolo 7 IVöB - Esenzione dall'assoggettamento · Esenzione dall'assoggettamento
1. Se in un mercato settoriale ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 esiste una concorrenza effettiva, l'Organo Intercantonale per gli Appalti Pubblici (InöB) può proporre al Consiglio federale di esentare in tutto o in parte le relative acquisizioni dall'applicazione del presente accordo. Gli enti aggiudicatori operanti nel mercato settoriale interessato hanno il diritto di presentare una richiesta pertinente all'InöB.
2. Un'esenzione è valida per le acquisizioni corrispondenti di tutti gli enti aggiudicatori operanti nel mercato settoriale interessato.