3.3111
IVöBLMP
CH-UR
Articolo 54 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (IVöB) - Effetto Sospensivo
Protezione Giuridica
Articolo 54 IVöB - Effetto Sospensivo · Effetto Sospensivo
1. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
2. Il Tribunale amministrativo cantonale può concedere effetto sospensivo a un ricorso su richiesta, se il ricorso appare sufficientemente motivato e non vi sono opposti interessi pubblici prevalenti. Di norma, sulla questione dell'effetto sospensivo ha luogo solo uno scambio di scritti.
3. Una richiesta di effetto sospensivo abusiva o in malafede non è protetta. Le richieste di risarcimento danni da parte del committente e dell'offerente considerato sono valutate dai tribunali civili.