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3.3111 IVöBLMP CH-UR

Articolo 54 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (IVöB) - Effetto Sospensivo

Protezione Giuridica
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Articolo 54 IVöB - Effetto Sospensivo · Effetto Sospensivo

1. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

2. Il Tribunale amministrativo cantonale può concedere effetto sospensivo a un ricorso su richiesta, se il ricorso appare sufficientemente motivato e non vi sono opposti interessi pubblici prevalenti. Di norma, sulla questione dell'effetto sospensivo ha luogo solo uno scambio di scritti.

3. Una richiesta di effetto sospensivo abusiva o in malafede non è protetta. Le richieste di risarcimento danni da parte del committente e dell'offerente considerato sono valutate dai tribunali civili.

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