Articolo 13 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (IVöB) - Astensione
Articolo 13 IVöB - Astensione · Astensione
1. Alla procedura di aggiudicazione non possono partecipare, dalla parte del committente o di una commissione di esperti, persone che
a) abbiano un interesse personale in un incarico
b) siano coniugate o legate da una partnership registrata con un offerente o con un membro di uno dei suoi organi, o vivano in una convivenza di fatto
c) siano imparentate o congiunte per affinità in linea retta o fino al terzo grado in linea collaterale con un offerente o con un membro di uno dei suoi organi
d) siano rappresentanti di un offerente o abbiano operato per un offerente nella medesima questione o
e) a causa di altre circostanze, non dimostrino l'indipendenza richiesta per l'esecuzione delle procedure di appalti pubblici
2. Una richiesta di astensione deve essere presentata immediatamente dopo la conoscenza del motivo dell'astensione.
3. Sulle richieste di astensione decide il committente o la commissione di esperti, escludendo la persona interessata.
4. Il committente può prevedere nel bando che gli offerenti che si trovano in un rapporto che giustifichi l'astensione con un membro della giuria, siano esclusi dalla procedura.