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Articolo 12 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (IVöB) - Conformità alle normative sulla sicurezza sul lavoro, alle condizioni di lavoro, alla parità salariale e alla legislazione ambientale

Principi Generali
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Articolo 12 IVöB · Conformità alle normative sulla sicurezza sul lavoro, alle condizioni di lavoro, alla parità salariale e alla legislazione ambientale

1. Per le prestazioni da realizzare nel territorio nazionale, il committente assegna un appalto pubblico solo a fornitori che rispettano le norme pertinenti sulla protezione del lavoro e le condizioni lavorative vigenti nel territorio nazionale, gli obblighi di notifica e autorizzazione ai sensi della Legge federale del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero (LALN, RS [822.41](https://db.clex.ch/link/Bund/822.41/de)), nonché le disposizioni sulla parità di trattamento tra donna e uomo in relazione all’uguaglianza salariale.

2. Per le prestazioni da realizzare all’estero, il committente assegna un appalto pubblico solo a fornitori che rispettano almeno i principi fondamentali delle convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) conformemente all’allegato 3. Il committente può inoltre richiedere il rispetto di altri standard internazionali essenziali del lavoro e richiedere le relative prove, nonché concordare controlli.

3. Il committente assegna un appalto pubblico solo a fornitori che rispettano almeno le disposizioni legali in vigore nel luogo della prestazione per la protezione dell’ambiente e la conservazione delle risorse naturali; ciò include nel territorio nazionale le disposizioni del diritto ambientale svizzero e all’estero le convenzioni internazionali designate dal Consiglio federale per la protezione dell’ambiente conformemente all’allegato 4.

4. I subappaltatori sono obbligati a rispettare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3. Questi obblighi devono essere inseriti negli accordi tra i fornitori e i subappaltatori.

5. Il committente può controllare il rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 o affidare il controllo a terzi, a condizione che questo compito non sia stato affidato a un'autorità specializzata o a un'altra istanza appropriata, in particolare un organismo di controllo paritetico. Per l'esecuzione di tali controlli, il committente può fornire alle autorità o all'organismo di controllo le informazioni necessarie e mettere a disposizione i documenti. Su richiesta, il fornitore deve fornire le prove necessarie.

6. Le autorità e gli organismi di controllo incaricati del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 riferiscono al committente sui risultati dei controlli e sulle eventuali misure adottate.

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