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Articolo 9 Legge sulle imposte dirette nel Cantone di Uri (Legge tributaria, StG) (Steuergesetz, StG) - Coniugi, Figli sotto tutela parentale

Tassazione delle persone fisiche - Obbligo fiscale - Circostanze particolari relative all'imposta sul reddito e sulla sostanza
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Articolo 9 Legge Fiscale, L.F. · Coniugi, Figli sotto tutela parentale

1. Il reddito e il patrimonio dei coniugi che vivono in un matrimonio legalmente e di fatto non separato vengono sommati senza tenere conto del regime patrimoniale.

2. Il reddito e il patrimonio dei figli sotto la custodia dei genitori vengono attribuiti fino all'inizio dell'anno in cui raggiungono la maggiore età alle persone che esercitano tale custodia. Per i redditi derivanti da un'attività lavorativa, il figlio viene tassato autonomamente. La direzione competente può emanare istruzioni riguardo all'attribuzione in caso di obblighi fiscali separati delle persone che esercitano la potestà genitoriale.

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