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Articolo 258 Legge sulle imposte dirette nel Cantone di Uri (Legge tributaria, StG) (Steuergesetz, StG) - Diritto Applicabile

Disposizioni finali e transitorie
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Articolo 258 Legge Tributaria, LTG - Diritto Applicabile · Diritto Applicabile

1. Il nuovo diritto si applica per la prima volta al periodo fiscale che termina nell'anno solare 2011. Le valutazioni fino al periodo fiscale 2010 incluso saranno effettuate secondo il diritto precedente.

2. Le alienazioni, successioni ed elargizioni avvenute prima dell'entrata in vigore di questa legge saranno tassate secondo il diritto precedente, indipendentemente dalla data della valutazione.

3. Dopo l'entrata in vigore di questa legge, si applicano solo le disposizioni procedurali del nuovo diritto.

4. Per i fatti dello statuto penale fiscale compiuti prima dell'entrata in vigore di questa legge, si applicano le disposizioni del diritto precedente, a meno che il nuovo diritto non offra una soluzione più favorevole.

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