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Articolo 22 Legge sulle imposte dirette nel Cantone di Uri (Legge tributaria, StG) (Steuergesetz, StG) - Attività lavorativa autonoma: Tassazione parziale dei redditi derivanti da partecipazioni nel patrimonio aziendale

Imposizione delle persone fisiche - Imposta sul reddito - Reddito imponibile
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Articolo 22 Legge Fiscale, LF - Attività lavorativa autonoma: Tassazione parziale dei redditi derivanti da partecipazioni nel patrimonio aziendale · Attività lavorativa autonoma: Tassazione parziale dei redditi derivanti da partecipazioni nel patrimonio aziendale

1. Dividendi, quote di profitto, eccedenze di liquidazione e vantaggi economici derivanti da azioni, quote di società a responsabilità limitata, quote di cooperative e buoni di partecipazione, così come i profitti derivanti dalla cessione di tali diritti di partecipazione, sono imponibili, previa detrazione dei costi attribuibili, nella misura del 50 percento, se tali diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 percento del capitale sociale di una società per azioni o cooperativa.

2. La parziale tassazione sui profitti derivanti dalla cessione è concessa solo se i diritti di partecipazione ceduti sono stati di proprietà della persona soggetta a tassazione o dell'impresa individuale per almeno un anno.

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