Articolo 209 Legge sulle imposte dirette nel Cantone di Uri (Legge tributaria, StG) (Steuergesetz, StG) - Costi e Indennizzi
Articolo 209 Legge Fiscale, StG · Costi e Indennizzi
1. Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale Superiore sono a carico della parte soccombente. Se il ricorso amministrativo viene parzialmente accolto, esse vengono ripartite proporzionalmente.
2. Le spese possono essere imposte totalmente o parzialmente anche alla parte ricorrente vincente, qualora avrebbe potuto ottenere il suo diritto già nella procedura di accertamento o di opposizione con un comportamento doveroso, oppure se ha ostacolato l'indagine del Tribunale Superiore con un comportamento dilatorio.
3. In presenza di circostanze particolari, si può rinunciare all'imposizione delle spese.
4. Alla parte totalmente o parzialmente vincente deve essere riconosciuta, su richiesta, un'indennità per le spese necessarie sostenute.
5. L'ammontare delle spese e il riconoscimento dell'indennità di parte sono determinati conformemente al Regolamento sulle tasse e indennità dinanzi alle autorità giudiziarie del 16 dicembre 1987 (RB 2.3231) e al Regolamento sulle tasse e indennità dinanzi alle autorità giudiziarie del 29 novembre 2005 (RB 2.3232).
6. Per il resto, il procedimento si conforma al Regolamento sulla giurisdizione amministrativa (RB 2.2345).