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Articolo 178 Legge sulle imposte dirette nel Cantone di Uri (Legge tributaria, StG) (Steuergesetz, StG) - Doveri d'Ufficio: Assistenza Amministrativa tra Autorità Fiscali

Diritto Processuale - Principi Generali del Procedimento
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Articolo 178 Legge Fiscale, StF - Doveri d'Ufficio: Assistenza Amministrativa tra Autorità Fiscali · Doveri d'Ufficio: Assistenza Amministrativa tra Autorità Fiscali

1. Le autorità fiscali forniscono gratuitamente ad altre autorità fiscali svizzere le informazioni necessarie, concedono loro su richiesta l'accesso ai documenti ufficiali e trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. I fatti comunicati o accertati in applicazione di questa disposizione sono soggetti alla segretezza secondo l'articolo 177.

2. Se una persona con domicilio o sede nel Cantone è, in base alla dichiarazione dei redditi, soggetta a tassazione anche in un altro Cantone, l'autorità di accertamento informa l'autorità fiscale dell'altro Cantone della dichiarazione dei redditi e dell'accertamento.

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