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Articolo 151 Legge sulle imposte dirette nel Cantone di Uri (Legge tributaria, StG) (Steuergesetz, StG) - Oggetto dell'imposta: Imposta di successione

Imposta sulle successioni e donazioni - Obbligo fiscale
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Articolo 151 Legge Fiscale, LF - Oggetto dell'imposta: Imposta di successione · Oggetto dell'imposta: Imposta di successione

1. Sono soggetti all'imposta di successione tutti i trasferimenti patrimoniali (successioni e donazioni) per effetto di diritto successorio legale o in base a una disposizione mortis causa.

2. Tra i trasferimenti patrimoniali soggetti a tassazione rientrano in particolare quelli derivanti da istituzione di erede e istituzione di erede sostituito, legato, contratto successorio, donazione mortis causa e istituzione di una fondazione mortis causa.

3. Le attribuzioni di somme assicurative, che diventano esigibili al momento o dopo la morte del testatore, sono soggette all'imposta di successione, nella misura in cui non siano tassate come reddito.

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