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20.2511 FZG CH-UR

Articolo 2 Legge sugli assegni familiari (FZG) - Cooperazione e Assistenza Amministrativa

1. Disposizioni Generali
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Articolo 2 FZG - Cooperazione e Assistenza Amministrativa · Cooperazione e Assistenza Amministrativa

1. Le persone soggette a questa legge, i datori di lavoro, i lavoratori autonomi, gli organi amministrativi e giudiziari, in particolare le autorità fiscali e comunali competenti, sono obbligati a fornire gratuitamente alle autorità competenti le informazioni richieste e a presentare la documentazione richiesta necessaria per l'esecuzione di questa legge. I dati possono essere messi a disposizione delle autorità competenti in formato elettronico o possono essere recuperati da queste presso il titolare dei dati.

2. Gli istituti di formazione e le scuole sono tenuti a fornire gratuitamente, su richiesta, informazioni alle casse di compensazione familiare sulla natura e durata della formazione delle persone aventi diritto.

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