20.2511
FZG
CH-UR
Articolo 2 Legge sugli assegni familiari (FZG) - Cooperazione e Assistenza Amministrativa
1. Disposizioni Generali
Articolo 2 FZG - Cooperazione e Assistenza Amministrativa · Cooperazione e Assistenza Amministrativa
1. Le persone soggette a questa legge, i datori di lavoro, i lavoratori autonomi, gli organi amministrativi e giudiziari, in particolare le autorità fiscali e comunali competenti, sono obbligati a fornire gratuitamente alle autorità competenti le informazioni richieste e a presentare la documentazione richiesta necessaria per l'esecuzione di questa legge. I dati possono essere messi a disposizione delle autorità competenti in formato elettronico o possono essere recuperati da queste presso il titolare dei dati.
2. Gli istituti di formazione e le scuole sono tenuti a fornire gratuitamente, su richiesta, informazioni alle casse di compensazione familiare sulla natura e durata della formazione delle persone aventi diritto.