2.4211
PV
CH-UR
Articolo 2 Ordinanza sul personale (PV) - Definizioni
1. Disposizioni Generali
Articolo 2 PV - Definizioni · Definizioni
1. Dipendenti cantonali sono le collaboratrici e i collaboratori che hanno un rapporto di lavoro con il cantone, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, inclusi coloro che, secondo la costituzione o la legge, sono eletti dal popolo o dal consiglio regionale a ricoprire una carica a tempo pieno.
2. Le persone con incarichi secondari sono coloro che non hanno un rapporto di lavoro con il cantone, ma intrattengono un rapporto di incarico di diritto pubblico o partecipano in un'autorità o commissione con un incarico secondario.