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2.4211 PV CH-UR

Articolo 2 Ordinanza sul personale (PV) - Definizioni

1. Disposizioni Generali
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Articolo 2 PV - Definizioni · Definizioni

1. Dipendenti cantonali sono le collaboratrici e i collaboratori che hanno un rapporto di lavoro con il cantone, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, inclusi coloro che, secondo la costituzione o la legge, sono eletti dal popolo o dal consiglio regionale a ricoprire una carica a tempo pieno.

2. Le persone con incarichi secondari sono coloro che non hanno un rapporto di lavoro con il cantone, ma intrattengono un rapporto di incarico di diritto pubblico o partecipano in un'autorità o commissione con un incarico secondario.

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